Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8412 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29469-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 644/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Calabria con sentenza nr 644/2019 accoglieva l’appello proposto da B.G.P. avverso la sentenza della CTP di Catanzaro con cui era stata rigettata l’impugnativa del contribuente relativamente ad un avviso di accertamento emesso ex art. 39, comma 1, lett d), per l’anno di imposta 2011.

Rilevava per gli aspetti che qui interessano, che la verifica analitico induttiva eseguita dall’Amministrazione finanziaria era stata correttamente operata avendo preso le mosse da una condotta antieconomica del contribuente. Osservava, tuttavia, che quest’ultimo aveva giustificato il ricorso ad una modesta percentuale di ricarico per l’urgente necessità di procedere all’eliminazione di tutta la merce ancora giacente nel magazzino al fine di procedere quanto prima alla definitiva cessazione dell’attività.

Sottolineava che lo smaltimento del magazzino non poteva avvenire che a prezzi di saldo all’evidente scopo di consentire al contribuente di rientrare nei limiti del possibile delle spese sostenute per l’acquisto e di evitare l’ulteriore persistenza di una attività divenuta ormai priva di interesse.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi ai quali l’intimato non presente alcuna replica.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 53, artt. 21 e 54, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3.

Si contestano in particolare le non chiare modalità con cui il contribuente avrebbe proceduto alla vendita in blocco di tutto il materiale presente nel magazzino nell’ottica di disfarsene in occasione della cessazione della propria attività.

Si rileva che il rigoroso sistema di legge che ai sensi del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 5, comma 5, regolamenta le vendite in blocco richiederebbe che venissero descritte la natura dell’oggetto descritto, la quantità e prezzo di acquisto sostenuto.

Si lamenta che la CTR avrebbe dato una non corretta lettura delle norme indicate in rubrica con riferimento al procedimento imposto dalla legge (D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21) limitandosi a statuire sulla sola percentuale di ricarico applicata senza che la questione fosse indispensabile ai fini del giudizio rappresentando semmai un effetto conseguenziale al necessario riscontro della validità o meno della vendita in blocco.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 dl 1973, art. 39, comma 1, e dell’art. 2697 c.c., sull’onere della prova in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si rileva che la CTR, pur ritenendo corretto il metodo prescelto, ha riformulato in via equitativa gli esiti dell’accertamento induttivo malgrado l’assenza di una prova specifica proveniente dal contribuente che era onerato di dimostrare in modo preciso i fatti impeditivi del maggior ricarico di cui all’accertamento effettuato dall’Ufficio, onere questo nella specie non è stato assolto con la mera asserzione della chiusura dell’attività.

Il secondo motivo è fondato con l’assorbimento del primo.

Occorre al riguardo rammentare che, ove ricorrano uno o più dei presupposti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, l’Ufficio procede all’accertamento “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza”. In tal modo esso è autorizzato a determinare il reddito complessivo del contribuente medesimo con facoltà di ricorso a presunzioni c.d. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’ufficio (v. Cass. 13/02/2006, n. 3115; Cass. 18/06/2003, n. 9755; Cass. 02/12/2002, n. 17016).

In tema di accertamento tributario, nel caso di accertamento fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, la scelta tra il criterio della media aritmetica semplice e di quella ponderale dipende, rispettivamente, dalla natura omogenea o disomogenea degli articoli e dei ricarichi, assumendo il criterio della media aritmetica semplice valenza indiziaria, al fine di ricostruire i margini di guadagno realizzato sulle vendite effettuate “a nero”, quando il contribuente non provi, ovvero non risulti in punto di fatto, che l’attività sottoposta ad accertamento ha ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore, e che quelli maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio.

In mancanza di tali presupposti, è legittima la presunzione che la percentuale di ricarico applicata sulla merce venduta in evasione di imposta è uguale a quella applicata sulla merce commercializzata ufficialmente, a meno che il contribuente non provi di aver venduto a prezzi inferiori le merci non documentate, e ciò anche con riferimento alla media del medesimo settore merceologico (Cass. n. 27552 del 2018; Cass. n. 27568 del 2013).

In tale prospettiva non si è correttamente mosso il giudice di merito nel valutare la legittimità dell’accertamento.

La CTR pur ritenendo sussistente il presupposto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e avendo conseguentemente spostato il baricentro del proprio ragionamento sull’esame dell’idoneità delle prove offerte dalla contribuente, ha considerato che l’urgente necessità di procedere all’eliminazione della merce giacente nel magazzino in vista della definitiva chiusura dell’attività legittimasse il ricorso ad una modesta percentuale di ricarico senza che il contribuente abbia offerto alcun riscontro in merito alla vendita a prezzi inferiori dei propri prodotti.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il motivo va accolto e la decisione va cassata e rinviata alla CTR della Calabria per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso assorbito il primo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA