Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8412 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9084/2010 proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

VALENSISE Carolina, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati UGO BERTELLO, LUIGI MARZI, giusta procura speciale a margine

della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FRANCESCO DENZA 52, presso lo studio dell’avvocato RIZZITELLI

Marina, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.R., V.M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1534/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

6.11.09, depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Carolina Valensise che si riporta

ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Marina Rizzitelli che si

riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.

“Il relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro, letti gli atti depositati, osserva:

Con sentenza 3 dicembre 2007 il tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, pronunciando sulla domanda di simulazione relativa e di riscatto – della L. 26 maggio 1965, n. 590, ex art. 8 – proposta da G.G. nei confronti di R.L. e di V.M.L. e R. (acquirente il R., venditore V. di un fondo condotto in locazione da esso G., ancorchè simulatamente conclusa come permuta), ha rigettato le domande, osservando che, da un lato, non risultava una sproporzione tra gli immobili oggetto di permuta, dall’altro, che non esistevano prove per ritenere simulata la permuta non essendo al detto scopo sufficiente nè la circostanza che la permuta stessa fosse intervenuta dopo soli sette mesi dall’atto di donazione, in favore dei V., dei beni in questione da parte della loro madre, e poco tempo dopo che il R. aveva acquistato i terreni permutati con i V., da ultimo, che era irrilevante accertare se i convenuti fossero o meno consapevoli della circostanza che la permuta avrebbe impedito al G. l’esercizio della prelazione, dovendo essere dimostrato che il negozio – il quale, peraltro, era parte di una operazione complessa che aveva coinvolto molteplici beni con un risultato economico diverso da quello che si sarebbe ottenuto con la vendita dei soli beni condotti dal G. – non rispondeva alla reale volontà delle parti.

Gravata tale pronunzia dal soccombente G., nel contraddittorio degli appellati R. e V. che, costituitisi in giudizio hanno chiesto il rigetto della proposta impugnazione, la Corte di appello di Torino, con sentenza 6 – 13 novembre 2009 ha rigettato l’appello.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 28 gennaio 2010, ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo G. G..

Resiste, con controricorso R.G..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede V.M. L. e R..

2. Il proposto ricorso pare improcedibile.

Deve ribadirsi, infatti, alla luce di una giurisprudenza al momento consolidata di questa Corte regolatrice, che la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con la osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della, sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve – quindi – essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo della eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (In termini, ad esempio, Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9006; Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. 9 giugno 2008, n. 15233. Sempre nello stesso senso, altresì, tra le altre, Cass. 18 maggio 2007, n. 11619; Cass, 18 gennaio 2007, n. 1089; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1590; Cass. 1 ottobre 2004, n. 19654).

Certo che nella specie il ricorrente assume di voler proporre ricorso avverso la sentenza 6-13 novembre 2009 della Corte di appello di Torino notificata il 28 gennaio 2010, ma ha allegato al ricorso sentenza non notificata, è palese la improcedibilita del ricorso.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, in replica alla quale – del resto – non sono state depositate memorie.

Il proposto ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 800,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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