Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8411 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 03/10/2016, dep.31/03/2017),  n. 8411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19706-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.R., assistita da C.R. in qualità di

amministratrice di sostegno, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

CRESCENZIO 42, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA COZZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO ARGENIO giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

scritti difensivi e chiede l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato ARGENIO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.M.R., a mezzo dell’amministratore di sostegno C.R., in proprio e quale erede di I.M., impugnava due avvisi di rettifica e liquidazione dall’Agenzia delle Entrate di San Severo:

– con il primo, relativo ad una vendita di I.M. e C.M.R. di 6/18 di un suolo di mq. 42.354, in parte a destinazione agricole e per altra parte turistica, il valore veniva aumentato da Euro 42.892,00 ad Euro 307.000,00;

– con il secondo, relativo ad una vendita di 6/18 di un suolo di mq. 52.720 con destinazione turistica, il valore veniva aumentato da Euro 80.000,00 ad Euro 264.000,00.

Con sentenza del 9/11/2012 la CTP di Foggia, previa riunione dei ricorsi relativi ai due atti di rettifica, accoglieva parzialmente i ricorsi. In particolare dopo avere rilevato la regolarità delle notifiche degli accertamenti e la correttezza delle motivazioni, annullava il primo atto, ritenendo che parte del suolo non era stato oggetto di compravendita.

Avverso la pronuncia proponevano appello l’Agenzia delle Entrate e C.M.R.. Con sentenza del 30/10/2013 la CTR di Bari, sez. dist. di Foggia, accoglieva l’appello dell’Agenzia, stabilendo che gli avvisi di rettifica correttamente erano riferiti, rispettivamente, a suoli di mq. 42.354 e mq. 52.720. Accoglieva però anche l’appello della C. e, ritenuti corretti i valori dichiarati negli atti, annullava gli avvisi di rettifica relativi ai due lotti.

In particolare la CTR rilevava che intendeva uniformarsi ad altra sentenza della CTR che aveva confermato l’annullamento degli accertamenti disposto dalla CTP, intendendo congrui i valori dichiarati, relativamente dagli acquirenti Ca.An.Mi., Ca.Ma., Ca.Gi. ed E.L..

2. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate, la quale, dopo avere rievocato l’iter della sua vicenda, lamentava la erronea applicazione della legge avendo la CTR fatto applicazione di un c.d. giudicato esterno, inesistente, in quanto la sentenza richiamata, emessa in favore degli acquirenti, non era ancora passata in cosa giudicata e, quindi, non poteva avere alcun effetto pregiudiziale.

Lamentava, inoltre, la omessa motivazione. Invero espunta dalla sentenza il laconico richiamo al giudicato esterno, il giudice di appello non aveva svolto alcuna argomentazione per censurare la sentenza di primo grado, laddove aveva dichiarato la congruità dei valori accertati dall’Ufficio.

3. Propone controricorso la C. esponendo che il richiamo ad una sentenza della CTR ben poteva ritenersi un elemento di confronto, per determinare il valore dei suoli, ben più cogente rispetto al mero accertamento dell’Ufficio, benchè la sentenza non fosse ancora un giudicato. In ogni caso nella sentenza impugnata vi era un percorso argomentativo compiuto ed autonomo, idoneo a supportare la decisione e che, quindi, non incorreva nel vizio di mancanza di motivazione.

Chiedeva pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Va premesso che sebbene la giurisprudenza di questa Corte non precluda la operatività del c.d. giudicato esterno anche al contenzioso tributario (Sez. 5, n. 24433 del 30/10/2013, Rv. 628862), nel caso in esame tale preclusione non può operare.

Invero è stato affermato che “In tema di giudicato, il principio secondo il quale, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento, così compiuto, in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto non trova applicazione allorchè tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo” (Sez. 5, Sentenza n. 2786 del 08/02/2006, Rv. 586966).

Ebbene nel caso in esame la sentenza la cui operatività è stata invocata, non solo non è un giudicato, ma è riferita a diverse parti (gli acquirenti), rispetto all’odierna ricorrente (la venditrice).

3. Ciò detto, la sentenza impugnata fa riferimento per relationem, attraverso il richiamo alla sentenza emessa nei confronti degli acquirenti, a circostanze di fatto allegate nel separato processo e su cui l’Ufficio ha articolato le sue difese; in relazione ad esse sono state svolte autonome valutazioni, tali da integrare una compiuta motivazione (quindi non mancante e non apparente) che le censura della ricorrente non sono idonee a scalfire.

4, Questa Corte di legittimità, con consolidato orientamento, ha stabilito che “In tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima dell’UTE o di altro ufficio tecnico, che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile solo perchè proveniente da un’articolazione dell’Amministrazione finanziaria, non può considerarla di per sè sufficiente a supportare l’atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento” (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 9357 del 08/05/2015, Rv. 635264).

Nel caso in esame la CTR, non solo ha valutato irragionevole che l’Ufficio contestasse il valore di suoli non messo in discussione invece (quantomeno per la parte con destinazione agricola) in altre analoghe compravendite; ma soprattutto ha evidenziato come fossero gravati dalla pendenza di una causa di usucapione, poi effettivamente accertata con sentenza del 2009.

Le censure svolte dal ricorrente, invitano sul punto ad una rilettura del merito della vicenda non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione che non manifesta erronea applicazione della legge, nè contraddittorietà o insufficienza della motivazione.

Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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