Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8411 del 26/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 26/03/2019), n.8411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28678-2017 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI

SANTO SPIRITO 42, presso la Società GNOSIS FORENSE SRL,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4223/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della Campania, depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della cause svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

F.F. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1142/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, proposto avverso avviso di accertamento per estimi catastali 2014, per mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non costituitasi in giudizio;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. preliminarmente va esaminato, in ordine logico, il secondo motivo con cui si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, “l’omessa valutazione della prova della ritualità della notifica”, stante l’intervenuta produzione in appello dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo;

1.2. va ribadito che la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma sì perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., e dalle Disp. della L. n. 890 del 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l’insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, come nella specie (cfr. Cass. n. 25912/2017);

1.3. nel processo tributario, il ricorrente ha dunque l’onere – a pena di inammissibilità del ricorso – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184-bis c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (cfr. con riguardo alla fase di appello Cass. n. 9769/2008; analogamente, Cass. n. 19623/2015);

1.4. nella specie, è pacifico che il Collegio, in primo grado, avesse rilevato la carenza in atti della ricevuta di notifica del ricorso introduttivo (come peraltro espressamente riportato anche nella sentenza di secondo grado), e che la ricorrente non avesse proposto alcuna formale istanza di rimessione in termini a tale scopo, sicchè il rigetto della concessione dell’invocato termine, a seguito di successiva richiesta dinanzi alla CTR, è conforme ai principi dianzi illustrati in ragione dell’intervenuto giudicato;

2. il primo motivo, con cui si lamenta omesso esame circa la rituale notifica del ricorso in primo grado stante l’intervenuta produzione in appello dell’avviso di ricevimento, ed il terzo motivo, con cui si lamenta violazione di legge in quanto si verserebbe in ipotesi di inammissibilità del ricorso notificato a mezzo del servizio postale solo allorchè non sia prodotto l’avviso di ricevimento, restano assorbiti;

3. ne consegue l’integrale rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti; condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia controricorrente le spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2019

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