Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8411 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7424/2010 proposto da:

V.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA Elena, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTAGLIA UGO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO AGROFIN SRL (OMISSIS) in persona del curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio

dell’avvocato NUZZO Mario, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MORA ANDREA, giusta procura alle liti a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1419/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

3.12.09, depositata il 09/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Sergio Blasi (per delega

avv. Mario Nuzzo) che si riporta agli scritti; in subordine chiede la

rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.

“Il relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro, letti gli atti depositati, osserva:

1. Con sentenza 18 giugno 2009 – 27 agosto 2009 il tribunale di Parma, sezione specializzata agraria, ha dichiarato inopponibile al Fallimento Agrofin s.r.l. la scrittura integrativa (di contratto di affitto agrario) 12 gennaio 2005 e condannato V.R. al rilascio del fondo in favore della curatela fallimentare per il (OMISSIS).

Gravata tale pronunzia, notificata il 14 settembre 2009 dalla soccombente V. con ricorso depositato il 23 settembre 2009, nel contraddittorio della curatela appellata la Corte di appello di Bologna, sezione specializzata agraria, con sentenza 3-9 dicembre 2009 ha dichiarato estinto il giudizio, compensate le spese tra le parti.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 15 gennaio 2010, ha proposto ricorso, affidato a 7 motivi V.R..

Resiste con controricorso la curatela del fallimento Agrofin s.r.l..

2. Come pacifico in causa:

– la sentenza di primo grado è stata notificata il 14 settembre 2009;

– l’appello della soccombente è stata depositato, presso la cancelleria del giudice ad quem, il 23 settembre 2009 e, quindi, entro i termini di rito;

– il decreto di fissazione dell’udienza di discussione, recante la data del 25 settembre 2009, è stato depositato dal presidente della corte di appello il 26 settembre 2009 e comunicato, via fax, al difensore dell’appellante lo stesso 26 settembre 2009;

– il ricorso, con pedissequo decreto è stato notificato alla curatela appellata, l’8 ottobre 2009.

Preso atto di quanto sopra, risultando la richiesta di notificazione del ricorso (con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza) l’8 ottobre e quindi, due giorni oltre il termine di dieci giorni dal deposito e dalla contestuale comunicazione del 26 settembre, la Corte di appello ha osservato:

– il termine di dieci giorni è ordinatorio, ma ai sensi dell’art. 155 c.p.c., l’eventuale proroga va richiesta prima della scadenza, il che non è avvenuto;

– essendosi costituito l’appellato non si verte in ipotesi di improceclibilità ma di estinzione, questa è stata eccepita dalla parte interessata nella sua prima difesa e, pertanto, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., va chiarata l’estinzione del presente giudizio.

Invoca, al riguardo, la sentenza impugnata l’autorità dell’insegnamento contenuto in Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604.

3. Nel censurare la riassunta pronunzia la ricorrente denunzia, tra l’altro (con il secondo motivo) violazione e falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare, degli artt. 154, 291 e 435 c.p.c..

Il motivo pare manifestamente fondato.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

Come recentemente osservato dalla Corte costituzionale (nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., comma 2, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.):

– l’art. 435 c.p.c., comma 2, dispone che, nei procedimenti in materia di lavoro e di previdenza, l’appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto con il quale il Presidente della Corte d’appello, a norma del primo comma dello stesso art. 435, nomina il giudice relatore e fissa l’udienza di discussione dinanzi al collegio, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all’appellato;

– l’art. 435 c.p.c., comma 3, stabilisce che tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni;

– il giudice rimettente sospetta l’illegittimità costituzionale della norma denunciata, partendo dall’affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 20604 del 2008), secondo cui l’inosservanza del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2, determina l’improcedibilità dell’appello;

– il giudice remittente, peraltro, non tiene presente che nella fattispecie esaminata dalle S.U. tale improcedibilità era stata affermata non già per la sola violazione dell’art. 435, comma 2, ma per la inosservanza dell’art. 435, comma 3, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista;

– nelle fattispecie in esame, invece, malgrado l’inosservanza del termine di cui all’art. 435, comma 2, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo comma 3, con la conseguente astratta possibilità dello svolgimento dell’udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell’appellato;

da tali rilievi discende la manifesta infondatezza della questione proposta per la evidente erroneità del presupposto interpretativo (ex plurimis: ordinanze n. 301 e n. 97 del 2009) (in termini, C. cost., 24 febbraio 2010, n. 60).

Pacifico quanto precede, non controverso che nella fattispecie all’attenzione della sentenza ora oggetto di ricorso il ricorso in appello con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione era stato notificato alla controparte nel rispetto del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, è evidente:

– da un lato, che del tutto erroneamente- e senza che ricorressero i presupposti – i giudici a quibus hanno fatto applicazione della regula iuris enunciata da questa Corte con la sentenza n. 20604 del 2008, che – come puntualmente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente e dalla ricordata giurisprudenza della Corte costituzionale – è stata resa con riferimento a una fattispecie totalmente diversa alla presente e in alcun modo assimilabile a questa;

– dall’altra, che deve trovare applicazione, nella specie, la non controversa, risalente, giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui, in particolare, nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso (tempestivamente depositata in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione) e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato, il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c. (commi 3 e 4) deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (Cass. 22 giugno 1994, n. 5997; Cass. 16 agosto 1993, n. 8711, tra le tantissime).

In conclusione, si ritiene che accolto, per manifesta fondatezza – in applicazione del principio da ultimo riferito il secondo motivo, devono ritenersi assorbiti i restanti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rimessione della causa alla stessa Corte di appello di Bologna, sezione specializzata agraria, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità”.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione sopra trascritta, apparendo inidonei al fine di superare le conclusioni ivi raggiunte quanto esposto nella memoria di parte controricorso.

In tale memoria, in particolare, si assume che l’assunto fatto proprio dai giudici a quibus ha il conforto di costante giurisprudenza e si richiama, al riguardo, l’insegnamento contenuto in Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604; Cass. 12 settembre 2008, n. 23571; Cass. 13 aprile 2010 n. 8752.

I detti precedenti, peraltro – come risulta da una pur affrettata lettura degli stessi – non riguardano, in alcun mode la fattispecie ora in esame.

Infatti:

– Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604, risolvendo un contrasto di giurisprudenza su una questione totalmente diversa da quella ora in esame, ha enunciato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il seguente principio di diritto: nel rito del lavoro l’appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c., all’appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo – per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione – sicchè anche in tale procedimento la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità della opposizione e con essa la esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

– non diversamente, Cass. 12 settembre 2008, n. 23571 precisa in motivazione, da cui totalmente prescinde la difesa della resistente questa Corte, pur non ignorando il contrario indirizzo giurisprudenziale cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata, ritiene che il disposto dell’art. 291 c.p.c., considerato estensibile da tale indirizzo al rito del lavoro in ragione dell’art. 421 c.p.c., non può trovare applicazione – stante il chiaro tenore letterale delle suddette norme – nei casi di inesistenza (di fatto e giuridica) della notificazione del ricorso in appello e del decreto presidenziale di fissazione della udienza di discussione, non potendosi rinotificare o sanare l’inesistente(di fatto o giuridico), e risultando questa conclusione obbligata sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del disposto dell’art. 111 Cost., comma 2, sulla “ragionevole durata” del processo, i cui tempi nelle controversie di lavoro risulterebbero ingiustificatamente dilatati nel caso in cui il termine di notifica di cui al decreto di fissazione dell’udienza di discussione finisse per divenire nella realtà fattuale un “termine innocuo”, suscettibile cioè di essere violato senza alcun valido motivo e senza alcuna conseguenza sul presupposto di una (reputata) obbligatorietà da parte del giudice d’appello della concessione in ogni caso di un nuovo termine per la notifica. Si verrebbe, infatti, in tal modo ad incedere con notevoli pregiudizievoli ricadute su di un rito, quale quello del lavoro, che il legislatore del 1973 ha voluto improntato ad un celerità più accentuata rispetto al rito ordinario in ragione della natura degli interessi in esso coinvolti;

– sempre in questa ottica Cass. 13 aprile 2010, n. 87 52, precisa, in motivazione dalla quale, ancora una volta totalmente prescinde la difesa della controricorrente che nel rito del lavoro, l’appello pur tempestivamente proposto nel termine di legge con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, è improcedibile ove la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo al giudice consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo previsto dall’art. 111 Cost., comma 2 – di assegnare all’appellante ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.. Nella specie non risulta che da parte dell’appellante ci sia stata una prima notificazione del ricorso in appello, quantunque affetto da una qualche nullità, di modo che il termine se poteva essere concesso per il deposito dell’atto tempestivamente notificato, non avrebbe potuto essere concesso per procedere alla notifica (per la prima volta) del ricorso. Nel caso di specie, pertanto, il ricorrente avrebbe potuto valersi del termine concesso dal Collegio solo per depositare l’atto già notificato, ma non per procedere alla sua (prima) notifica.

Essendo stato, invece, il ricorso notificato solo dopo la concessione del termine, la Corte d’appello avrebbe dovuto, alla stregua dell’interpretazione della normativa rilevante nei termini ora fissati dalle Sezioni unite, dichiarare immediatamente improcedibile il ricorso.

Certo quanto sopra è di palmare evidenza la assoluta non riferibilità degli insegnamenti sopra ricordati alla presente fattispecie, nella quale – a prescindere da ogni altra considerazione:

– da un lato, non vi è stato alcun differimento dell’udienza inizialmente fissata per la discussione del ricorso in appello (sì che non può invocarsi, a sostegno dell’assunto invocato dalla difesa della controricorrente la regola di cui all’art. 111 Cost., comma 2);

– dall’altro, è stato concesso – mediante la notifica del ricorso – decreto nei termini voluti dall’art. 435 c.p.c., comma 3 – lo spatium deliberandi del caso all’appellate per approntare le proprie difese senza – quindi – alcuna violazione delle norme sul contraddittorio (di cui all’art. 24 Cost. e art. 101 c.p.c.).

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti;

cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla stessa Corte di appello di Bologna, sezione specializzata agraria in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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