Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8410 del 26/03/2019
Cassazione civile sez. VI, 26/03/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 26/03/2019), n.8410
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2592-2017 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
ALESSANDRO CACCHIONE;
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA, EQUITALIA SUD SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 6204/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della Campania, depositata il 24/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
B.M. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 29467/2014, la quale aveva respinto il ricorso proposto avverso cartella di pagamento per mancato pagamento di tasse automobilistiche per l’annualità 2008;
la Regione Campania ed Equitalia Sud s.p.a. sono rimaste intimate.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. preliminarmente va dichiarato improcedibile il ricorso notificato a mezzo PEC alla Regione Campania (non costituitasi nel presente giudizio), avendo il ricorrente prodotto copia analogica del ricorso, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, con attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, priva di sottoscrizione autografa (cfr. Cass. S.U. n. 22438/2018; Cass. n. 27480/2018);
2.1. ciò premesso, il ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto (artt. 325, 326 e 327, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51), per avere la CTR dichiarato inammissibile per tardività l’appello sul presupposto che l’appello fosse stato notificato oltre il termine previsto dall’art. 325 c.p.c., sebbene la sentenza impugnata non fosse mai stata notificata dalla Regione Campania o dal Concessionario, essendo stato unicamente notificato il dispositivo della sentenza, a mezzo PEC, dalla Segreteria della CTR ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37;
1.2. la doglianza è fondata atteso che, in assenza di normativa speciale circa la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 35, non rileva che la comunicazione della sentenza sia avvenuta anche in forma integrale a mezzo Pec, dovendo trovare applicazione la disposizione generale di cui all’art. 133 c.p.c., comma 2, (come modificato con il D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b), conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014), secondo il quale la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della sentenza non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., (cfr. Cass. n. 7254/2018);
2. rimane assorbito il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta, in conseguenza della pronuncia di inammissibilità dell’appello, l’omesso esame dei motivi di gravame nei confronti della sentenza di primo grado;
3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della Regione Campania, va accolto il primo motivo di ricorso nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al Giudice a quo per nuovo esame, che procederà altresì alla regolamentazione delle spese anche per questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso proposto nei confronti della Regione Campania; accoglie il primo motivo di ricorso nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata nei limiti dianzi indicati e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 30 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2019