Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8410 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26395-2019 proposto da:

M.E., Z.C., elettivamente domiciliati presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentati e difesi dall’Avvocato FRANCESCA SCARPA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

M.E., Z.C., elettivamente domiciliati presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentati e difesi dall’Avvocato FRANCESCA SCARPA;

– ricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 224/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL VENETO, depositata il 01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate, con distinti provvedimenti notificati in data 21.4.2015 a Z.C. e M.E., comunicava l’attribuzione di un nuovo classamento e la nuova rendita catastale in relazione all’immobile sito in (OMISSIS) ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 3, attesa la non congruità rispetto agli immobili limitrofi con conseguente passaggio dalla classe 5 alla classe 9, categoria A2.

I contribuenti impugnavano tale classificazione avanti alla CTP di Venezia che accoglieva il ricorso annullamento il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria, la quale proponeva appello avanti alla CTR del Veneto.

Con sentenza nr 224/2019 il giudice del gravame lo accoglieva rilevando che l’immobile era ubicato nel cuore della parte storica e che l’intera città storica è una sola unità in cui da molti anni si muovono flussi turistici imponenti.

Osservava pertanto che/diversamente da quanto affermato dalla CTP, che il provvedimento impugnato non era incorso in alcuna contraddizione nel comparare l’unità in questione con altre tre sia pure appartenenti a Sestieri diversi, a maggior ragione per il fatto che tutte sono adibite a strutture ricettive e che le stesse siano simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Rilevava che l’avviso doveva ritenersi adeguatamente motivato in quanto i contribuenti erano stati messi in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.

Sottolineava; poi, che i rilievi sollevati dai contribuenti in merito alla nuova classificazione era privi di pregio alla luce delle risultanze di causa ed erano peraltro smentiti dal contenuto del sito internet.

Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrato da memoria cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, relativamente al capo di sentenza che ha riconosciuto la legittimità dell’avviso di accertamento catastale in ordine alla valutazione delle unità immobiliari di comparazione.

Si critica in particolare l’iter motivazionale che ha condotto la CTR a ritenere corretta la nuova determinazione catastale sia in relazione all’ubicazione dell’immobile sia in relazione alle unità prese in comparazione tutte adibite a strutture recettive.

Si lamenta che i beni comparati sarebbero richiamati in modo apodittico dall’Agenzia nella descrizione catastale senza indicare la consistenza e si troverebbero in sestieri completamente diversi.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, relativamente al capo di sentenza che ha riconosciuto la legittimità dell’avviso di accertamento catastale in ordine alle condizioni dell’immobile

Si contesta la valutazione espressa dalla CTR in merito alla situazione dell’immobile carente sotto il profilo dei parametri oggettivi e in contrasto con quanto emerso in sede di sopraluogo in cui si evidenziava il buono stato di manutenzione (divenuto ottimo nell’avviso di accertamento).

Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in ragione delle seguenti considerazioni.

a) Il giudizio di cassazione, in quanto giudizio a critica vincolata, delimitato da motivi di ricorso tassativi e specifici, esige una precisa elencazione dei motivi medesimi, in modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., e secondo il principio di autosufficienza si impone che esso contenga tutti gli elementi necessari in modo da porre il giudice di legittimità nella condizione di avere una completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di fare rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 767 del 2011).

b) Il ricorrente per cassazione, pertanto, ha l’onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che si assumono trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice di merito, e tale onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sè tutti gli elementi che consentano alla Corte di Cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza che sia possibile integrare aliunde le censure con esso formulate.

c) Ne consegue che il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, all’integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito, che si assumono rilevanti ai fini della decisione, con riferimento alle singole censure illustrate in ricorso. Con specifico riferimento alle denunce riferite al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti “testualmente” i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica “esclusivamente” in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (Cass. n. 8312 del 2013; Cass. n. 9536 del 2013; Cass. n. 3289 del 2014; Cass. n. 16147 del 2017).

A tale onere processuale i ricorrenti non hanno ottemperato, così impedendo al giudice di legittimità ogni valutazione (Cass. n. 2928 del 2015).

E’ stato, altresì, precisato che: “l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena di inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da una elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tale fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte” (Cass. n. 23452 del 2017; Cass. 2020 n. 21879).

Il primo motivo del ricorso è altresì inammissibile perchè contiene una diffusa censura nei confronti dell’atto di accertamento, ma una censura solo generica nei confronti della sentenza. Data la natura impugnatoria del giudizio di cassazione, il ricorrente è onerato della critica delle affermazioni, degli argomenti e delle decisioni contenuti nella sentenza impugnata in relazione al vizio di legittimità denunziato, e non adempie a tale onere nel caso in cui invece indirizzi i suoi rilievi avverso la condotta e gli atti dell’Amministrazione finanziaria (Cass. Sez. V n. 3415 del 2015: Cass. n. 21798 del 2020).

La violazione di legge, nel caso in esame, è attribuita all’Agenzia delle entrate e non alla sentenza impugnata, che invece ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., sez. 5, 8/11/2017, n. 26431; Cass. n. 2555 del 2019).

La CTR si è conformata agli indirizzi sopra menzionati riscontrando nell’atto impugnato l’esposizione dei dati censuari che individuano l’unità, le norme che regolano la variazione del classamento, la descrizione dell’immobile e le sue dotazione ed il paragone con unità immobiliari simili, elementi tutti che consentivano ai contribuenti di conoscere la pretesa tributaria e di predisporre una adeguata difesa.

Relativamente al secondo motivo va osservato che i ricorrenti sotto lo scherma della violazione di legge denunciano invero una carenza motivazionale.

E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalià motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).

Anomalia motivazione che non sussiste nel caso di specie.

La CTR ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali doveva ritenersi corretta in base alle condizioni dell’immobile l’attribuzione della classe 9 stabilita nel provvedimento oggetto di impugnativa indicando le fonti del suo convincimento e confutando con adeguata motivazione i rilievi sollevati dai contribuenti.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00 oltre S.P.D.A..; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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