Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8410 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6081/2010 proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato

POTTINO Guido, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZAULI CARLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA (OMISSIS) (già Riunione Adriatica di Sicurtà) in

persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.M. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1340/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

12.5.09, depositata l’11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.

“Il relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro, letti gli atti depositati, osserva:

1. Con sentenza 12 maggio – 11 novembre 2009 la Corte di appello di Bologna, accogliendo in parte l’appello proposto da C. M. avverso la decisione del Tribunale di Forlì del 18 marzo – 17 giugno 2004, nella causa per risarcimento di danni da incidente stradale da questi proposta contro M.M. e Allianz assicurazioni, confermava la sentenza del primo giudice, regolando in modo diverso le spese della consulenza tecnica di ufficio disposta dal giudice di primo grado.

2. Rilevava la Corte territoriale che appariva del tutto corretta la decisione del primo giudice che aveva ritenuto il prevalente concorso di colpa dell’attore. Dichiarando la colpa concorrente del C. e del M. nella rispettiva misura del 70% e del 30%. Il C., alla guida del proprio motociclo, si era immesso sul viale Bologna di Forlì, provenendo da un passo privato e aveva traversato la intera carreggiata svoltando a sinistra quando era stato investito da un altro motociclo, condotto dal M., che procedeva nello stesso senso di marcia, sullo stesso viale. Precisava il giudice di appello che al C. era attribuibile la maggior parte di responsabilità, in quanto pur provenendo da un passo privato, non si era attenuto alla elementare alla regola elementare, prevista dal codice della strada, di dare la precedenza ai veicoli procedenti sulla pubblica via. Al conducente del secondo motoveicolo, invece, doveva addebitarsi il fatto di aver tenuto una velocità eccessiva, superiore a quella consentita in un centro abitato (50 kmh.).

3. Il giudice di appello confermava la liquidazione dei danni già operata dal Tribunale, in materia di danno biologico e di danno morale, di danno da lucro cessante. Precisava che non potevano essere riconosciute, per contro, le altre voci di danno reclamate (per le spese di consulenza tecnica di parte, da ricomprendersi tra le spese di lite, per spese varie, per spese di vestiario). Le spese di consulenza tecnica di ufficio erano poste per 1/4 a carico dell’attore per i residui 3/4 a carico dei convenuti.

4. Avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattordici motivi. Resiste Allianz con controricorso.

5. I vari motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.

Alcuni (dal primo al quarto) riguardano la affermazione di un concorso di colpa prevalente a carico del C.. Attraverso la denuncia di violazione di nome di legge e di vizi motivazionali, il ricorrente tende ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile in questa sede. I giudici di appello hanno osservato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto preponderante il concorso di colpa del C. non solo per non aver concesso la dovuta precedenza ai veicoli che procedevano sulla pubblica via (pur provenendo da un passo privato: ex codice della strada) ma anche, e soprattutto, perchè egli non poteva non essere consapevole di compiere una manovra assai pericolosa, immettendosi sulla strada con una manovra di svolta a sinistra. La Corte territoriale ha ritenuto di attribuire, invece, una minore responsabilità al M., per il fatto che questi teneva – al momento dell’incidente – una velocità superiore al limite vigente di 50 kmh.

La Corte ha considerato tutte le circostanze emerse dalla istruttoria espletata dal Tribunale, sottolineando la incidenza causale minima che aveva avuto, nel contesto del sinistro, il mancato rispetto del limite di velocità. La conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello è incensurabile in questa sede, in quanto logicamente motivata.

6. Per quanto riguarda gli altri motivi, si osserva:

– sul danno biologico (quinto, sesto e nono motivo) nessuna censura merita la decisione della Corte territoriale, la quale ha condiviso la valutazione espressa dal primo giudice, che – a sua volta – aveva tenuto conto di tutte le circostanze e della gravità del caso, liquidando tale danno in misura superiore a quella stabilita dalle tabelle in uso allo stesso Tribunale nell’anno dell’incidente; in tal modo i giudici di appello hanno applicato i principi più volti affermati dalla giurisprudenza di questa Corte;

– in ordine al danno morale (settimo ed ottavo motivo), i giudici del merito hanno considerato le condizioni soggettive della persona umana e la gravità del fatto (che aveva determinato una micropermanente dell’8%), seguendo dunque il principio della personalizzazione del danno di patrimoniale di recente riaffermato dalle sezioni unite di questa Corte;

– per ciò che riguarda il rigetto della domanda di rimborso delle spese non documentabili (decimo motivo) il giudice di appello ha spiegato le ragioni del mancato accoglimento, in difetto di qualsiasi indizio al riguardo;

– analoghe considerazioni valgono per la liquidazione dei danni al vestiario (undicesimo motivo);

– sul danno da perdita di chance (dodicesimo motivo) i giudici di appello ne hanno motivato la mancata liquidazione col fatto che la società – che il C. aveva in animo di costituire – non aveva iniziato ad operare così escludendo la sussistenza di un danno attuale e risarcibile (Cass. 8 agosto 2007 n. 17397). Occorre ribadire anche in questa sede che: il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.

L’accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati (Cass. 17 aprile 2008, n. 10111);

quanto alla mancata liquidazione del danno da svalutazione (tredicesimo motivo), la Corte territoriale ha confermato che il primo giudice aveva riconosciuto interessi e rivalutazione secondo i criteri riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1712 del 1995);

– infine, le censure relative alla condanna alle spese del giudizio di primo grado sono state correttamente ritenute infondate dai giudici di appello che hanno considerato, da un lato, che le spese liquidate corrispondevano a quelle esposte e che le spese relative alla consulenza tecnica di parte sono state liquidate insieme con le spese. La Corte territoriale ha sottolineato che la liquidazione delle spese processuali non poteva essere operata secondo le richieste contenute nella nota spese dell’attore, poichè nella liquidazione delle spese processuali, nelle cause di risarcimento, occorre avere riguardo alla somma attribuita e non già a quella richiesta con l’atto introduttivo. L’art. 6 (comma 1, seconda parte) della T.P. forense (D.M. 5 ottobre 1994, n. 585), secondo il quale nei giudizi civili per pagamento di somme o liquidazione di danni la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, anzichè a quella domandata, si applica all’ipotesi di accoglimento parziale della domanda (nel caso di specie, il primo giudice aveva condannato i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 2.005,31 detratto l’acconto già versato, dalla compagnia di assicurazione, prima della introduzione del giudizio (7 e 9 luglio 1999). In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, il giudice del merito non è tenuto a motivare circa la diminuzione o riduzione di voci tariffarie tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi (o superiore a quelli massimi) indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia, salvo che sussista manifesta sproporzione e che la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell’ordine. Infine, nessuna censura merita la condanna del C. al pagamento delle spese del giudizio di appello, considerata la sua sostanziale soccombenza in quel grado di giudizio (con la sola eccezione della questione marginale relativa alla condanna alle spese della consulenza tecnica di ufficio).

Conclusivamente, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, ed essere dichiarato inammissibile o rigettato in quanto manifestamente infondato (art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5)”.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione.

2.1. Osserva – in limine – il collegio in termini opposti rispetto a quanto sollecitato dalla difesa della parte ricorrente che non ricorrono, in radice, i presupposti di legge perchè questo Collegio proponga al primo presidente istanza per l’assegnazione del ricorso stesso alle Sezioni Unite.

Non solo, infatti, non è stato sottoposta, all’attenzione di questa Corte, una questione di diritto rispetto alla quale esiste (o, è, in tesi, prospettabile) un contrasto nell’ambito della giurisprudenza delle sezioni semplici, ma il ricorso – ancorchè articolato in quattordici motivi – non prospetta questioni di massima di particolare importanza (specie, considerato che la sentenza impugnata – come puntualmente evidenziato nella relazione sopra trascritta – ha fatto applicazione di principi assolutamente pacifici, nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte regolatrice).

2.2. Una soluzione della lite, diversa da quella suggerita nella sopra trascritta relazione, inoltre, non trova alcun conforto nella memoria depositata dalla difesa del ricorrente.

Detta memoria, infatti:

– da un lato, prescinde totalmente sia dalle considerazioni ampiamente svolte nella sopra trascritta relazione al fine di dimostrare la manifesta infondatezza del ricorso, sia dalla puntuale – assolutamente pacifica – giurisprudenza di questa Corte regolatrice richiamata nella detta relazione a fondamento delle conclusioni ivi raggiunte;

– dall’altro, si esaurisce nella soggettiva valutazione, da parte della stessa difesa dei ricorrenti, che il proposto ricorso è ammissibile e fondato;

– totalmente prescindendo da una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice costante nell’affermare:

– e che in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Tra le tantissime, Cass. 18 aprile 2007, n. 9243; Cass. 5 giugno 2007, n. 13085; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4009; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809);

– e che, comunque, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – contemporaneamente – deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (cfr. Cass. 2 novembre 2010, n. 25127;

Cass. 13 ottobre 2010, n. 22298; Cass. 26 aprile 2010, n. 9908; Cass. 30 marzo 2010, n. 7626; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394, tra le tantissime);

– e che, infine, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta reca.ta da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione:

della legge assegnata dalla Corte di Cassazione). Viceversa, l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. 6 agosto 2010, n. 18375; Cass. 26 aprile 2010, n. 9908; Cass. 13 aprile 2010, n. 8730; Cass. 10 marzo 2010, n. 5800; Cass. 4 marzo 2010, n. 5207; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23060) e nella specie pur denunciando la violazione di molteplici disposizioni del codice della strada come del codice civile il ricorrente si limita a sollecitare una lettura delle risultanze di causa diversa da quella compiuta dal giudice del merito.

Il proposto ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese d: questo giudizio di legittimità liquidate come dispositivo, in favore del controricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge, in favore del controricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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