Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8410 del 08/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8410
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8574/2009 proposto da:
D.M.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DEL MONTE Franco, giusta mandato e procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNITA’ MONTANA DEL VULTURE, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MARIA LAVIENSI
(Studio Cipollone), rappresentata e difesa dall’avvocato CASSOTTA
Giorgio, giusta Delib. di incarico n. 8 Reg. n. 1738 di Prot. del 27
aprile 2009 e giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 910/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, del
18/9/08, depositata il 24/9/08;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso al giudice del lavoro di Melfi, D.M.G. A., premesso di essere stato dipendente della Comunità Montana del Vulture nel periodo 2000-2004 in qualità di operaio, chiedeva il riconoscimento del trattamento economico dell’operaio qualificato, che riteneva spettante per l’espletamento delle mansioni di “avvistatore” per la prevenzione incendi.
Rigettata la domanda e proposto appello da D.M., la Corte di appello di Potenza, con sentenza 18-24.9.08, rigettava l’impugnazione rilevando la mancanza di prova che parte ricorrente avesse svolto le mansioni indicate, atteso che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, la Comunità Montana non aveva dato per ammessa la circostanza in causa, nè l’aveva riconosciuta prima del giudizio.
Proponeva ricorso per cassazione D.M. contestando la sentenza di merito per violazione del ccnl 98-2001 dei lavoratori addetti alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale e del contratto integrativo di settore del 2.3.00, nonchè per carenza di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe travisato le risultanze processuali, atteso che dalla lettura degli atti risulterebbe che controparte aveva riconosciuto in causa l’effettivo svolgimento delle mansioni di “avvistatore”, contestando solo l’inquadramento di esse nel livello di operaio specializzato; tale contestazione, invece, risulterebbe esclusa da una missiva del 5.10.04 proveniente dalla stessa controparte, ove sarebbe riconosciuto il richiesto superiore inquadramento per la posizione professionale invocata.
Si difendeva con controricorso la Comunità Montana.
Il Consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.
Il complesso motivo sopra sintetizzato, nonostante la sua articolata discussione, si riduce ad una contestazione della valutazione delle risultanze di causa fatta dal giudice di merito.
Il ricorso innanzitutto non facilita l’esame delle censure denunziate, in quanto non solo non allega al suo ricorso le fonti collettive invocate, ma neppure ne riporta il contenuto, incorrendo in grave carenza di autosufficienza.
Inoltre, dagli stralci del testo degli atti di parte convenuta riportati dal ricorrente emerge chiaramente (v. pg. 14) che manca il presupposto di fatto su cui è basata l’impugnazione; la difesa della Comunità Montana, infatti, qualifica solo come “presunta” l’attività di avvistatore invocata dall’attore, di modo che pare insussistente l’esistenza del riconoscimento esplicito, che è presupposto stesso su cui è fondata la censura di carente interpretazione degli atti di parte.
Infine, è congrua e logicamente articolata, in quanto basata sull’esegesi del testo del documento, la motivazione con la quale il giudice di merito esclude che parte convenuta abbia stragiudizialmente riconosciuto per iscritto il richiesto inquadramento.
Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila) per onorali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010