Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8410 del 05/04/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 05/04/2018, (ud. 05/12/2017, dep.05/04/2018),  n. 8410

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da C.A. avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria C.V. che, respingendo l’opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, aveva confermato l’ordinanza di rigetto del ricorso avente ad oggetto il licenziamento intimato al C. dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in esito a procedimento disciplinare.

2. La Corte territoriale ha osservato, in sintesi, quanto segue:

– contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il primo giudice non si era limitato a recepire l’accertamento di colpevolezza contenuto nella sentenza penale di condanna, ma aveva valutato in piena autonomia le risultanze del procedimento penale, acquisite nel contraddittorio delle parti, pur in mancanza di dibattimento, che nella specie non si era tenuto a causa della scelta del rito abbreviato da parte del C.;

– gli elementi acquisiti al processo penale avevano evidenziato che il dipendente si era reso responsabile del reato di concussione continuata in quanto, in qualità di assistente amministrativo presso l’Ispettorato del lavoro, abusando dei propri poteri e della propria qualità, si era fatto consegnare somme di denaro dai gestori di due esercizi commerciali prospettando loro la possibilità di evitare i controlli riguardanti la regolarità della posizione lavorativa del personale dipendente; tali risultanze probatorie non risultavano validamente contraddette dalle generiche difese svolte dall’imputato, non suffragate da alcun riscontro;

– la mancata ammissione delle prove testimoniali in primo grado era del tutto condivisibile, stante la genericità delle circostanze dedotte e l’indicazione, quali testi, delle parti offese, che avevano già riferito i fatti in maniera estremamente circostanziata, mentre le giustificazioni relative a presunte difficoltà familiari non avrebbero potuto sminuire la gravità della condotta, riferibile a fatti di rilevanza penale;

– non ricorreva una situazione di complessità dei fatti che giustificasse la necessità di attendere il passaggio in giudicato la sentenza penale prima di irrogare il licenziamento;

– era infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter, atteso che tale norma sancisce l’autonomia dell’illecito disciplinare da quello penale e prevede la possibilità della sospensione del procedimento disciplinare nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente.

3. Per la cassazione di tale sentenza il C. propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui costituzione ha sanato la nullità della notifica del ricorso eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato anzichè presso l’Avvocatura Generale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter per non avere l’Amministrazione datrice di lavoro sospeso il procedimento disciplinare in attesa dell’esito di quello penale, in presenza di una situazione ancora non definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato, e per avere la Corte territoriale omesso di considerare, a tal fine, la L. n. 97 del 2001, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis e il CCNL di comparto del 12 giugno 2003.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte di appello richiamato, a fondamento del decisum, la denuncia delle parti lese, che non aveva mai fatto parte del fascicolo civile, ma era stata menzionata solo nella sentenza penale, la quale costituiva l’unica fonte di prova.

3. Il ricorso è infondato.

4. Il primo motivo sostanzialmente verte su un presunto obbligo della Pubblica Amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell’esito definitivo di quello penale. Tale tesi non trova alcun riscontro nella disciplina che regola la fattispecie in esame. Il procedimento disciplinare, avviato il 10 marzo 2011, è regolato dall’art. 55-ter D.Lgs., introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009 (c.d. riforma Brunetta); tale è la norma applicabile, che – com’è noto – ha inciso sul sistema delle fonti che regolano il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, operando la riaffermazione del primato della fonte legislativa rispetto al ruolo prima prevalente della contrattazione collettiva. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 1, u.p. prevede infatti che “nelle materie relative alle sanzioni disciplinari,…la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”; inoltre, l’art. 55, comma 1 medesimo D.Lgs. attribuisce carattere di “norme imperative” alle “disposizioni del presente articolo di quelli seguenti”, con sostituzione automatica delle clausole contrattuali difformi rispetto, e previsioni legislative, in base agli artt. 1339 e 1419 c.c. testualmente richiamati.

4.1. Tanto premesso, l’art. 55-ter introdotto dalla riforma del 2009, nel testo allora vigente (ora oggetto del D.Lgs. n. 25 maggio 2017, n. 75, art. 14), dispone, al primo comma, che “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all’art. 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all’art. 55-bis, comma 1, secondo periodo, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente”.

5. La regola generale così introdotta è quella della autonomia dei due procedimenti (quello disciplinare e quello penale); la norma contempla la possibilità della sospensione (dunque facoltativa e non obbligatoria) come eccezione, nei casi di maggiore gravità (ossia per fatti sanzionabili con misure superiori alla sospensione fino a 10 gg.) e nei limiti in cui ricorrano casi di particolare complessità e qualora l’istruttoria disciplinare non abbia consentito di acquisire elementi sufficienti alla contestazione.

5.1. La sentenza impugnata muove, dunque, da una corretta interpretazione della normativa che regola la fattispecie, atteso che non è rinvenibile nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter, che disciplina i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alcun obbligo di sospensione del primo in attesa della definizione del secondo.

6. Neppure esiste una disposizione che imponga alla Pubblica Amministrazione di procedere ad un’autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare. La Pubblica Amministrazione è, infatti, libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente e ben può avvalersi dei medesimi atti, in sede d’impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti (Cass. n.5284 del 2017, Cass. n.19183 del 2016).

7. Quanto all’apprezzamento delle prove acquisite in sede penale, va premesso che tali risultanze, pure ove il relativo procedimento si sia concluso con sentenza di patteggiamento o in sede di giudizio abbreviato, sono validamente utilizzabili dal giudice civile che, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 2168 del 2013; v. pure Cass. n. 5317 del 2017, n. 8603 del 2017).

8. Il ricorrente sembra dolersi altresì del mero recepimento, da parte del giudice civile, delle risultanze istruttorie acquisite nel diverso procedimento, in quanto mediate dalla sentenza penale.

8.1. Anche in relazione a tale censura il ricorso è infondato, in quanto la Corte di appello, nel condividere e confermare le valutazioni già espresse dal primo giudice, ha dato conto del fatto che queste erano state espresse sulla base di un vaglio critico delle prove penali, sulle quali giudice civile ha così espresso un proprio autonomo apprezzamento.

8.2. A ciò va poi aggiunto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. tra le più recenti, Cass. n. 11985 del 2016), la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell’atto rinviante (Cass. n. 979/2009). Così è stata ritenuta ammissibile la motivazione per relationem della sentenza emessa in materia disciplinare attraverso il rinvio ad altri provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, purchè la fonte richiamata sia identificabile ed accessibile alle parti (Cass. S.U. 16277 del 2010), come pure è stato ritenuto che non incorre nella violazione dell’art. 111 Cost., artt. 113 e 132 c.p.c. la motivazione della sentenza che, rinviando a principi di diritto sanciti dalla Corte di cassazione, rende detti principi parte integrante dell’atto rinviante, consentendo, in tal modo, il controllo di completezza e logicità della motivazione (Cass. n. 23223 del 2010).

9. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

10. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2018

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