Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8409 del 30/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 30/04/2020), n.8409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21781-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA 2019 GENERALE DELLO STATO, e rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE CAD LA SPEZIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio

dell’avvocato MARINA MILLI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SARA ARMELLA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2017 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso, non si oppone alla richiesta di rinvio;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione del

Giudice di rinvio del merito;

udito per il controricorrente l’Avvocato MELIAMBRO per delega

dell’Avvocato ARMELLA che si riporta alla memoria integrativa,

chiede il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Centro Assistenza Doganale – CAD La Spezia S.r.l., (ora CAD La Spezia S.r.l. in liquidazione) effettuava, nel corso del 2007, in qualità di dichiarante in rappresentanza indiretta della BLUE SHOES IMPORT EXPORT DI H.S. sette importazioni aventi ad oggetto altrettante partite di calzature di origine cinese.

2. A seguito di controlli e verifiche, effettuati a posteriori ai sensi del Reg. CEE n. 254 del 1993, art. 181 bis, l’Ufficio delle Dogane di La Spezia emetteva, nei confronti del CAD La Spezia S.r.l., e della BLUE SHOES IMPORT EXPORT DI H.S., altrettanti avvisi di rettifica dell’accertamento, al fine di recuperare i maggiori diritti di confine, nonchè ad emettere avvisi di contestazione aventi ad oggetto le sanzioni connesse ai tributi evasi, ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303 ed al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70.

3. Il giudice di prime cure, adito dal CAD, con la sentenza n. 112/1/14, rigettava il gravame, e per l’effetto confermava l’accertamento in rettifica ed i connessi provvedimenti sanzionatori.

4. Il giudice d’appello a seguito di ricorso esperito dal CAD, con la decisione n. 217, depositata il 13/02/2017, riformava, integralmente la pronuncia del giudice di prime cure, ritenendo che il CAD, in qualità di agente in rappresentanza indiretta, pur operando con la normale diligenza, non potesse, comunque, essere a conoscenza della truffa perpetrata dall’importatore, trattandosi di accertare irregolarità riscontrabili solo con l’esercizio di prerogative e competenze tipiche degli organi di polizia.

5. Avverso la sentenza d’appello ricorre la l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidandosi a quattro motivi; il CAD La Spezia ora in liquidazione, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o errata applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 e del Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 201, per avere la CTR disconosciuto la responsabilità del CAD La Spezia S.r.l. in liquidazione (d’ora in poi CAD), pur in mancanza delle scriminanti di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 4, 6 e 7 e della L. n. 212 del 2000, art. 10.

2. Con il secondo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 3, la violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, per avere il giudice di secondo grado riformato la decisione di primo grado e annullato gli atti sanzionatori impugnati sulla base dell’asserita e non dimostrata buona fede del CAD.

3. Con il terzo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o errata applicazione del Reg. CEE n. 2193 del 1992, art. 22, per essere detta norma inapplicabile nel caso di specie.

4. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per avere la CTR annullato gli avvisi sanzionatori senza sospendere il giudizio, in attesa del passaggio in giudicato della decisione sugli atti prodromici (avvisi di accertamento in rettifica).

5. Va premesso per completezza di disamina, in relazione al quarto motivo che vicenda processuale concernente gli avvisi di accertamento in rettifica, risulta essere stata definita con ord. sez.6-5, n. 14853/18, con la quale è stata cassata la sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR.

6. Ciò premesso, nel merito, i primi due motivi da esaminarsi congiuntamente in quanto, oggettivamente, connessi appaiono fondati sulla base di una consolidata giurisprudenza (Cass. n. 9773/2010- Cass. n. 5311/2019- Cass. n. 15207/2019) secondo cui lo spedizioniere che abbia presentato merci in dogana per conto terzi, ma in nome proprio, risponde in via solidale con il soggetto per conto del quale la merce medesima è stata presentata in dogana, gravando sul rappresentante indiretto l’obbligo di vigilare con la diligenza qualificata da ragguagliare ex art. 1176 c.c., comma 2, alla natura dell’attività esercitata, sull’esattezza delle informazioni e della documentazione fornita dal soggetto esportatore.

7. Il terzo ed il quarto motivo risultano assorbiti sulla base di quanto divisato in ordine ai primi due.

8. Per quanto precede, il ricorso va accolto e per l’effetto cassata la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria che, in diversa composizione, liquiderà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria che, in diversa composizione, liquiderà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA