Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8409 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7519/2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, SERGIO PREDEN, NICOLA VALENTE, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO Giuseppe Sante, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 625/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

16.10.08, depositata il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna, riformando la statuizione di primo grado, dichiarava il diritto di M. L. alla trasformazione della pensione di invalidità di cui alla Legge del 1939 da lui goduta, in pensione di vecchiaia, con decorrenza dal compimento dell’età pensionabile (ossia dal primo settembre 1987) e non già dalla data della domanda che era del 30.11.2000, come deciso dal primo Giudice; la medesima Corte condannava altresì l’Inps al pagamento delle conseguenti differenze pensionistiche;

Avverso detta sentenza ricorre l’Inps, mentre la parte privata resiste con controricorso;

Ritenuto che il ricorso è da accogliere sulla base della giurisprudenza formatasi sulla questione, (tra le tante Cass. n. 4392 del 26/02/2007), con cui si è affermato che “Ai fini del diritto alla conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, ricorrendone i relativi requisiti anagrafici e contributivi, l’interessato deve presentare domanda di trasformazione e la pensione di vecchiaia decorrerà dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda”.

Ritenuto che il ricorso debba essere quindi accolto, e la sentenza impugnata debba essere cassata; e che, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, giacchè le eventuali differenze pensionistiche conseguono con calcolo automatico, la causa va decisa nel merito dichiarando il diritto del M. alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia dal primo dicembre 2000, primo giorno del mese successivo alla domanda.

Quanto alla spese, va confermata la disciplina di cui alla sentenza di primo grado, mentre non si deve provvedere per le spese del giudizio d’appello e del presente processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alla modifica del 2003.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto del ricorrente alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia del primo dicembre 2000. Conferma la disciplina delle spese di cui alla sentenza di primo grado, nulla per le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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