Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8408 del 26/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 26/03/2019), n.8408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30180/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

O.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. Francesco BIAZZO, presso il cui

studio legale sito in Ragusa, alla via V. Picardi n. 16, è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1644/17/2017 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il

09/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 30/01/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, di professione notaio, avverso il diniego tacito opposto dall’amministrazione finanziaria al rimborso della quota pari al 90% delle imposte IRPEF ed ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, da quello richiesto ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in quanto residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, e rigettava l’appello incidentale proposto dal predetto contribuente con riferimento al rigetto della richiesta di rimborso dell’IVA versata.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre con un unico motivo l’Agenzia delle entrate, cui l’intimato replica con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il controricorrente ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del motivo di ricorso per novità della questione dedotta, avendo l’amministrazione finanziaria contestato già in primo grado la spettanza del rimborso al contribuente non solo della quota percentuale di IVA versata a favore dell’Erario, ma anche di quella versata a fini IRPEF ed ILOR e, quindi, proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva invece riconosciuto al contribuente il rimborso di tali ultime imposte nella percentuale prevista ex lege.

2. Con il motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e TFUE, art. 108, par. 3, Decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 final, sostenendo che la CTR aveva errato a riconoscere al contribuente il diritto al rimborso dell’IRPEF e dell’ILOR pur in presenza di soggetto esercente la libera professione.

3. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di cui appresso si dirà.

5. Ciò precisato, deve osservarsi che lo svolgimento di un’attività di impresa costituisce limite all’applicabilità del beneficio in esame, previsto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, posto che il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento previsto dalla della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, in favore dei “soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990”, è espressamente escluso per “quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea”, atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l’incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla L. n. 289 del 2002, con il sistema comune dell’IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale.

5.1. Anche con riferimento al beneficio di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, la Commissione UE, con la decisione sopra richiamata (impugnata da una società siciliana dinanzi al Tribunale di primo grado UE, che l’ha confermata con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, pertanto, è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante – Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), all’art. 1, ha stabilito, in via generale, che “Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; (…) e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 108,paragrafo 3, sono incompatibili con il mercato interno”, salvo che si tratti di “aiuto individuale” che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1407 del 2013, o dal Reg. (CE) n. 717 del 2014”, ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (della decisione, art. 2) o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione del Reg. (CE) n. 994 del 1998, art. 1,” (del 7 maggio 1998, sull’applicazione del trattato, artt. 92 e 93, (ora artt. 87 e 88), che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) “o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma “fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (art. 3).

5.2. Ha però precisato la Commissione UE che “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perchè il beneficio individuale è in linea (coni il regolamento de minimis applicabile oppure perchè il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)” (p. 134 della “decisione”).

5.3. Quindi, assodato lo svolgimento di un’attività economica (commerciale o professionale che sia) da parte del contribuente (assoggettato a imposizione sul valore aggiunto e sulle attività produttive), il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (dec. cit., artt. 2 e 3), “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale il TFUE, art. 92, n. 1, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza” (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi del TFUE, art. 107, par. 2, lett. b), ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (dec. cit., p. 150, lett. b)), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (dec. cit., p. 136); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’arca colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (dec. cit., p. 148); inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. sez. lav., 09/06/2017, n. 14465).

5.3. Al riguardo occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017 citata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.).

6. Va precisato in tema di rimborso dell’IVA versata dal contribuente, ancorchè non oggetto di ricorso incidentale la statuizione d’appello che sul punto è di rigetto, che “resta fermo che la riduzione dei tributi dovuti da “imprese” in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia d’IVA, atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme già corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralità fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto col diritto dell’UE, come ha stabilito la Corte di Lussemburgo in causa C-82/14 (Corte giustizia, 15/07/2015, Nuova Invincibile; conf. Cass. sez. trib., 21/04/2017, n. 10084; 16/09/2016, n. 18205; 16/12/2015, n. 25278)” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 3070 del 08/02/2018, Rv. 647113-01).

7. All’accoglimento del motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai superiori principi di diritto e di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2019

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