Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8408 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6836/2009 proposto da:

VAZZANA ENERTEC SRL in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4,

presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA FRANCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DI CHIARA Maurizio, giusta mandato alle liti e

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonchè mandatario

della SCCI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati CORETTI Antonietta, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI,

giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SERIT SICILIA SPA (già Montepaschi Serit SpA);

– intimata –

avverso la sentenza n. 388/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

10.4.08, depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Varzana Enertec srl con atto depositato il 18.6.2004 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa pubblicata il 9.6.2003, ritenendo decorso il termine annuale per l’impugnazione;

Ritenuto che il ricorso, proposto avverso detta sentenza, dalla medesima società appellante è infondato, essendo l’appello tardivo non applicandosi la sospensione dei termini feriali alle controversie previdenziali, qual è quella in esame, dal momento che si controverte, in sede di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi Inps, sulla classificazione dell’azienda;

Ritenuto infatti che le questioni di classificazione delle aziende incidono automaticamente sulla misura della contribuzione previdenziale e che la causa è qualificabile come previdenziale anche in forza del rito concretamente seguito dai Giudici di merito;

Ritenuto che quindi il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro duemilacinquecento per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA