Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8408 del 08/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8408
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6836/2009 proposto da:
VAZZANA ENERTEC SRL in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4,
presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA FRANCO, rappresentata e
difesa dall’avvocato DI CHIARA Maurizio, giusta mandato alle liti e
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonchè mandatario
della SCCI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso
dagli avvocati CORETTI Antonietta, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI,
giusta mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
SERIT SICILIA SPA (già Montepaschi Serit SpA);
– intimata –
avverso la sentenza n. 388/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del
10.4.08, depositata il 29/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Varzana Enertec srl con atto depositato il 18.6.2004 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa pubblicata il 9.6.2003, ritenendo decorso il termine annuale per l’impugnazione;
Ritenuto che il ricorso, proposto avverso detta sentenza, dalla medesima società appellante è infondato, essendo l’appello tardivo non applicandosi la sospensione dei termini feriali alle controversie previdenziali, qual è quella in esame, dal momento che si controverte, in sede di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi Inps, sulla classificazione dell’azienda;
Ritenuto infatti che le questioni di classificazione delle aziende incidono automaticamente sulla misura della contribuzione previdenziale e che la causa è qualificabile come previdenziale anche in forza del rito concretamente seguito dai Giudici di merito;
Ritenuto che quindi il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro duemilacinquecento per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010