Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8407 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 03/10/2016, dep.31/03/2017),  n. 8407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23938-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGA DI V.S. SAS IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 208/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. IZZO FAUSTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La “AGA” s.a.s. di S.V. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione dell’Agenzia delle Entrate di Roma, Ufficio 1, del 15/5/2006, nr. (OMISSIS), con il quale, veniva rettificato il valore della vendita di un terreno in Euro 7.659.000,00, invece del dichiarato Euro 4.631.168,00.

2. Con sentenza del 9/6/2006 la CTP di Roma accoglieva il ricorso.

Con sentenza del 4/7/2011 la CTR di Roma rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

Ha osservato il giudice di appello che l’avviso di rettifica era stato notificato oltre il termine biennale di decadenza. Infatti essendo stato l’atto registrato il 14/5/2004, il termine scadeva in data 15/5/2006 (considerato che il 14/5/2006 era giorno festivo). Pertanto la notifica della rettifica datata 19/5/2006 era tardiva.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate che, dopo avere rievocato l’iter del procedimento, lamentava la mancanza di motivazione in ordine a specifiche censure contenute nell’atto di appello.

Invero era documentalmente provato che l’atto di rettifica era stato spedito con raccomandata del 15/5/2006 e quindi nei termini, non rilevando la data di ricezione da parte del contribuente e cioè il 19/5/2006.

3. Gli intimati non presentavano controdeduzioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

2. Va rammentato che con orientamento consolidato questa Corte di legittimità ha statuito che “In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22320 del 21/10/2014, Rv. 632741-01; Sez. 5, Sentenza n. 15298 del 10/06/2008, Rv. 603592-01).

Ne discende che la documentata spedizione dell’atto alla data del 15/5/2006 era tempestiva, essendo irrilevante, al fine di determinare il rispetto del termine di decadenza, la data di ricezione.

Per quanto detto, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Lazio anche perchè provveda in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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