Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8407 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35074/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

O.S.;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna il 9 luglio 2019 n. 1892/06/2019, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 10 febbraio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 9 luglio 2019 n. 1892/06/2019, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione avverso avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno d’imposta 2009, ha rigettato l’appello proposto in via principale dalla medesima nei confronti di O.S., nonchè l’appello proposto in via incidentale da O.S. nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì il 25 novembre 2013 n. 286/01/2013, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo che l’amministrazione finanziaria non avesse provato la natura di fringe benefit del corrispettivo versato da una società calcistica per la mediazione prestata nella stipulazione del contratto di lavoro sportivo con un calciatore. O.S. è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver tenuto conto del giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 27 febbraio 2018 n. 636/02/2018 in relazione alla mediazione prestata per la conclusione di un precedente contratto di lavoro sportivo nell’anno d’imposta 2005.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 2729 c.c., comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 41-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il contribuente potesse rimettere in discussione la valenza presuntiva degli elementi addotti dall’amministrazione finanziaria.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 L’amministrazione finanziaria ha invocato il giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 27 febbraio 2018 n. 636/02/2018, con riguardo al medesimo tributo, in relazione alla mediazione prestata dal medesimo agente per la conclusione di un precedente contratto di lavoro sportivo tra la medesima società calcistica ed il medesimo calciatore nell’anno d’imposta 2005.

1.2 La efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass., Sez. 5, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2014, n. 1837).

Il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2020, n. 29079).

1.3 Nella specie, benchè si tratti di imposta sui redditi, il presupposto impositivo è diverso (ancorchè analogo) rispetto a quello accertato dal giudicato tributario, avendosi riguardo a diversi ed autonomi contratti tra la società sportiva ed il calciatore (il primo risalente al (OMISSIS), il secondo risalente al (OMISSIS)). Per cui, se ne deve escludere la vincolatività in relazione alla rilevanza tributaria del corrispettivo versato dalla società calcistica alla società intermediaria per la mediazione prestata nella conclusione di un precedente contratto di lavoro sportivo con il calciatore nel corso di un precedente anno di imposta.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

2.1 L’amministrazione finanziaria ha censurato la “svalutazione” degli elementi presuntivi addotti a fondamento della pretesa impositiva, ancorchè muniti (a suo dire) di gravità, precisione e concordanza. Il riferimento è alla natura fittizia degli accordi conclusi tra la società calcistica e la società di intermediazione in concomitanza della conclusione dei contratti di lavoro sportivo con il calciatore; all’appartenenza degli agenti incaricati dalla società calcistica e dal calciatore alla medesima società di intermediazione; al legame di parentela tra gli agenti incaricati dalla società calcistica e dal calciatore; alle informazioni rese in risposta ad un questionario da altri calciatori ingaggiati dalla medesima società calcistica nello stesso periodo in ordine alla conclusione dei contratti di mandato tra la società calcistica e la società di intermediazione in concomitanza della conclusione dei contratti di lavoro sportivo con i medesimi calciatori.

2.2 In un recente arresto di estrema chiarezza, questa Corte ha enunciato il seguente principio: “In tema di presunzioni di cui all’art. 2729 c.c., è deducibile come vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: a) l’ipotesi in cui il giudice di merito contraddica il disposto dell’art. 2729 c.c., comma 1, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; b) l’ipotesi in cui il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c., fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacchè dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza; c) l’ipotesi, opposta a quella sub b) in cui espressamente, cioè motivando, il giudice di merito abbia ritenuto un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così rifiutandosi di sussumere sotto la norma dell’art. 2729 c.c., fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti e, quindi, incorrendo per tale ragione in una sua falsa applicazione”; b) “In tema di presunzioni di cui all’art. 2729 c.c., la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto e, dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbia motivato alcunchè al riguardo (e non si verta nell’ipotesi in cui l’invocazione del ragionamento presuntivo fosse stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbe fondato la presunzione e lo è nei sensi e con i limiti sottesi a detto paradigma” (in termini: Cass., Sez. 3, 6 luglio 2018, n. 17720).

2.3 Nella specie, il giudice di appello ha escluso che gli elementi allegati dall’amministrazione finanziaria – a dimostrazione della natura di “fringe benefit” per il calciatore del versamento eseguito dalla società calcistica all’agente del calciatore, per ogni anno di prosecuzione del contratto, in dipendenza della intermediazione prestata – avessero i caratteri di gravità, precisione e concordanza, fondando il proprio convincimento sulla prova documentale del separato pagamento dei compensi dovuti dal calciatore al proprio agente, facendo corretto esercizio della discrezionalità riservatagli dall’art. 116 c.p.c., in ordine alla valutazione del materiale probatorio.

Per cui, posto che la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre soltanto quando il giudice di merito disattenda tale principi in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (da ultima: Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867), se ne può concludere che la sentenza impugnata ha fatto virtuosa applicazione dei principi enunciati, privilegiando le risultanze emerse (in modo diretto) dalla prova documentale e sminuendo le inferenze desunte (in modo indiretto) dalle prove circostanziali.

2. Pertanto, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla va disposto per le spese giudiziali, giacchè la parte vittoriosa è rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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