Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8407 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6642/2009 proposto da:

BABY SCHOOL SAS in persona della legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARO 25, presso lo studio

dell’avvocato DEBORA MAGARAGGIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAPADIA Francesco V., giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

Antonietta, MARITATO LELIO, PIERDOMINICI ITALO, CALIULO LUIGI, giusta

mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 188/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

5.2.08, depositata il 10/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella CAMERA di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Bari, per quanto ancora interessa in questa sede, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dalla Baby School sas avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall’Inps per la somma di L. 118.223.880 dovuta per contributi evasi relativamente ad alcuni mesi nel periodo dal giugno 1992 al giugno 1994, in cui, non essendo state concesse ai dipendenti nè le ferie, nè la indennità sostitutiva, non erano stati versati neppure i contributi;

Letto il ricorso della società, il controricorso dell’Inps e la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che le conclusioni di cui alla citata relazione sono condivisibili, perchè, quanto al primo motivo di ricorso, non è irrituale il deposito in appello dei fogli di presenza dei dipendenti, giacchè questo documento serviva solo a confermare ed integrare il verbale ispettivo già prodotto in primo grado e confermato in sede di escussione testimoniale, in cui si era dato atto dell’esame, da parte del verbalizzante, dei libri matricola e dei registri presenza, in cui erano riportati, per ciascun dipendente, il numero dei giorni di ferie goduti;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con cui ci si duole che, con l’irrituale ammissione dei nuovi documenti in appello, si sarebbe stravolto l’accertamento dei fatti compiuti in primo grado – resta assorbito dal rigetto del primo, in cui si è affermata la ritualità del deposito;

Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro tremila per onorari, ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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