Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8406 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 03/10/2016, dep.31/03/2017), n. 8406
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –
Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
Dott. ACETO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28737-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.M., E.L., C.A., C.G.,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA M. CLEMENTI 68, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIA COZZI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIO ARGENIO giusta delega a margine;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 155/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
FOGGIA, depositata il 05/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/10/2016 dal Consigliere Dott. IZZO FAUSTO;
udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli
scritti difensivi e chiede l’accoglimento;
udito per i controricorrenti l’Avvocato ARGENIO che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Gli intimati impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione (nr. (OMISSIS)) notificatogli il 14/7/2009 dall’Agenzia delle Entrate con il quale veniva rettificato il valore dell’acquisto delle quote di proprietà di due terreni. Con l’atto il valore passava per uno dei terreni da Euro 42.892,00 ad Euro 307.000,00; per l’altro da Euro 80.000,00 ad Euro 264.000,00.
Con sentenza del 19/3/2010 la C.T.P. di Foggia accoglieva il ricorso annullando l’atto di rettifica e liquidazione.
Con sentenza del 22/3/2011 la CTR di Bari, sez. dist. di Foggia, rigettava l’appello dell’Agenzia.
Ha osservato il giudice di appello che l’accertamento era stato basato su valutazioni dell’UTE effettuate tramite sopralluogo e comparazione tra altri immobili. Non aveva però tenuto conto che il valore dichiarato faceva riferimento al valore indicato e non contestato dall’Ufficio, per la vendita nel 2006 di altre quote indivise dello stesso fondo, in cui pertanto rientrava sia la parte agricola che edificabile.
2. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate, la quale, dopo avere rievocato l’iter del procedimento, lamentava la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonchè il difetto di motivazione della sentenza. Invero le censure si basavano su erronei presupposti. Infatti dal precedente atto del 2006 emergeva che oggetto di compravendita erano state quote di soli terreni agricoli. Invece nell’atto oggetto di causa, il notaio aveva distinto i valori dei suoli agricoli da quelli edificabili. Pertanto dovevano essere ritenute attendibili le stime dell’UTE effettuate dopo appositi sopralluoghi. Nè poteva avere incidenza sulla determinazione del valore l’eventuale pendenza di una causa di usucapione, circostanza questa non provata ed in ogni caso estranea alle determinazioni tributarie.
3. Gli intimati con controricorso hanno osservato che il ricorso era inammissibile perchè dietro la apparenza di censure in diritto e di carenza di motivazione, occulta invece censure esclusivamente di merito a fronte di una motivazione delle sentenze di merito coerenti ed esaustive.
In ogni caso era infondato laddove aveva sottovalutato l’incidenza sulla determinazione del valore delle sentenze che avevano accertato l’usucapione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Questa Corte di legittimità, con consolidato orientamento, ha stabilito che “In tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima dell’UTE o di altro ufficio tecnico, che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile solo perchè proveniente da un’articolazione dell’Amministrazione finanziaria, non può considerarla di per sè sufficiente a supportare l’atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento”. (Sez. 5, Sentenza n. 9357 del 08/05/2015, Rv. 635264).
Nel caso in esame la CTR nel confermare la pronuncia di primo grado, non solo ha valutato irragionevole che l’Ufficio contestasse il valore di suoli non messo in discussione invece (quantomeno per la parte con destinazione agricola) in altre analoghe compravendite; ma soprattutto ha evidenziato come fossero gravati dalla pendenza di una causa di usucapione, poi effettivamente accertata con sentenza del 2009.
Ebbene con logico ragionamento il giudice di appello ha ritenuto che la sola pendenza della controversia fosse già idonea a determinare un minore valore dell’immobile.
Le censure svolte dal ricorrente, invitano sul punto ad una rilettura del merito della vicenda non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione che non manifesta erronea applicazione della legge, nè contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017