Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8406 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 12/04/2011), n.8406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4052/2010 proposto da:

B.L., B.R., nonchè COMUNICANDO SRL

(OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato

VOLTAGGIO PAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato TANZARELLA

Francesco, giusta procura speciale a margine del ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

TELECOM ITALIA MEDIA SPA (TI Media) in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso

lo studio degli avvocati COSSU Aulo e PAOLO QUATTROCCHI (NCTM Studio

Legale Associato), che la rappresentano e difendono, giusta procura a

margine della memoria;

– resistente –

contro

WILDER SRL in persona del suo amministratore unico ed ancora

C.P., entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avv. ANDREA MICCICHE’,

che li rappresenta e difende, giusta procura a margine della memoria

difensiva;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 4/2010 del TRIBUNALE di BRINDISI – Sezione

Distaccata di FASANO, depositata il 18/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

per i ricorrenti è solo presente l’Avvocato Francesco Tanzarella,

per la resistente (Telecom Italia Media SpA) è solo presente

l’Avvocato Paolo Quattrocchi.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – L. e B.R., e la società Comunicando srl, in persona del legale rappresentante, hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano del 18.1.2010, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il tribunale di Roma – luogo in cui è sorta l’obbligazione risarcitoria a conoscere della controversia in materia di risarcimento del danno per lesione di diritti ed interessi costituzionalmente garantiti, derivati dalla messa in onda della trasmissione Italian Job, realizzata senza le cautele imposte dalla legge, proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti delle società Telecom Italia Media spa e Wilder srl.

Preliminarmente va dato atto della piena ammissibilità del ricorso per regolamento proposto, per essere lo stesso rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Gli istanti, infatti, hanno indicato in modo adeguato le ragioni del proprio dissenso rispetto alla sentenza impugnata della quale è stato riportato il nucleo centrale declinatorio della competenza del giudice adito – con il richiamo ai principii enunciati in materia dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con l’ordinanza del 13.10.2009 n. 21661 specificati e fatti propri dai ricorrenti per motivare la diversa conclusione in tema di competenza (v. in particolare pagg. 28 e 29).

La Corte è, quindi, nelle condizioni di apprezzare e valutare la rilevanza degli elementi di dissenso.

A tal fine deve in primis rilevarsi che la domanda proposta attiene alla richiesta di condanna degli odierni resistenti, all’integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per la lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti ai sensi dell’art. 2 Cost.; in particolare del diritto alla salute, alla riservatezza, alla tutela della propria immagine, all’onere ed alla reputazione, con il richiamo anche alla L. n. 633 del 1941, art. 97, sul diritto d’autore.

E’ irrilevante, sotto questo profilo ed ai fini della statuizione in ordine alla competenza, quanto sostengono le parti in relazione alla mancata richiesta, da parte dei ricorrenti di un accertamento del contenuto lesivo delle immagini televisive, perchè diffamanti o in violazione del diritto della loro personalità.

E ciò per essersi le stesse limitate alla richiesta di accertamento della condotta illecita di essi resistenti per la violazione della condotta precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., e della avvenuta violazione dei diritti loro spettanti ai sensi della norma sopra richiamata ex art. 2043 cod. civ., senza in alcun modo far riferimento alla violazione dei diritti della personalità loro spettanti.

L’interpretazione della domanda – quale compete al giudice del merito, ed in caso di regolamento di competenza, alla Corte di Cassazione, giudice, in questo caso, anche del fatto – deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria (v. per tutte S.U. 13.2.2007 n, 3041).

Ed è di tutta evidenza che il contenuto sostanziale della domanda proposta attenga alle conseguenze risarcitorie dovute – a titolo di responsabilità precontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 c.c., ed aquiliana ex art. 2043 c.c. – per una condotta che ha violato interessi e diritti della persona, costituzionalmente garantiti e puntualmente indicati nell’illustrazione della domanda.

Ininfluente, pertanto, ai fini perseguiti, è che i ricorrenti non abbiano fatto riferimento al concetto di diffamazione, posto che è la lesività (di interessi e diritti della persona costituzionalmente tutelati) della condotta posta in essere quella che rileva.

Il problema è, quindi, quello della individuazione del giudice competente in relazione alla domanda di risarcimento danni derivati dalla lesione dei diritti della personalità mediante l’uso dei mezzi di comunicazione di massa.

Questi, ai sensi dell’art. 20 c.p.c. (quale forum commissi delicti) è il giudice del luogo ove è sorta l’obbligazione risarcitoria.

Le Sezioni Unite, con l’ordinanza richiamata (13.10.2009 n. 21661), con riferimento alla lesione di diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva – ma sulla base di argomentazioni che rendono il principio estensibile alla competenza su tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa – hanno affermato che la competenza in tali casi debba essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) od, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato.

A tal fine, hanno rilevato che non è possibile indicare, come criterio di competenza territoriale fondato sull’identificazione del luogo in cui è sorta l’obbligazione risarcitoria per lesione di diritti della personalità consumata con l’utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, quello che attribuisca all’attore l’assoluta libertà di convenire il danneggiante in uno qualsiasi dei luoghi in cui la notizia od il giudizio pregiudizievole sono stati diffusi, poichè tale conclusione contrasta con la garanzia costituzionale della precostituzione del giudice, di cui all’art. 25 Cost., la quale richiede che i criteri di competenza siano dettati dalla legge preventivamente, e non in vista di singole controversie, ed abbiano natura generale ed oggettiva. Conseguentemente, l’interpretazione dell’art. 20 c.p.c., deve portare al risultato di ancorare la competenza ad un luogo certo e ben individuato, escludendo una competenza ambulatoria.

Ed hanno precisato che l’indispensabile premessa dell’identificazione del luogo ove sorge l’obbligazione risarcitoria è l’accertamento della struttura della fattispecie dell’illecito extracontrattuale, qualificato non più come danno – evento, ma come danno – conseguenza. Ciò comporta che l’obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente.

Con la conseguente esigenza di identificare un unico luogo certo, nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo. E tale luogo è – come già detto – quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perchè la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all’ambiente economico e sociale nel quale la persona vive ed opera e costruisce la sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

Aggiungendo che, pur non potendosi escludere che, in relazione alla notorietà della persona, il pregiudizio possa verificarsi anche altrove è certo che il domicilio è il luogo principale nel quale gli effetti negativi, patrimoniali e non patrimoniale si verificano.

Inoltre, nel caso di diversità del luogo del domicilio e di quello della residenza, il pregiudizio può verificarsi cumulativamente in entrambi i luoghi con la conseguente facoltà dell’attore di adire sia il giudice del domicilio che quello, se diverso, della residenza Conclusivamente, va affermata la competenza del giudice del tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale dei resistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano. Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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