Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8405 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 03/10/2016, dep.31/03/2017),  n. 8405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26702-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., GH.AM.LU., GH.AN.MA.,

elettivamente domiciliate in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAMADORI, rappresentate e difese

dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 222/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 04/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

udito per le controricorrenti l’Avvocato D’ARRIGO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Le intimate G. impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione (nr. (OMISSIS)) notificatogli il 28-28/11/2008 dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di (OMISSIS), con il quale veniva rettificato il valore della vendita in favore della Società “Caufin” s.r.l. delle quote di proprietà un terreno pari ad 1/3 per ciascuna delle tre alienanti. Con l’atto il valore veniva determinato in Euro 3.197.000,00= a fronte del dichiarato di Euro 1.723.000,00=.

2. Con sentenza del 30/10/2009 la C.T.P. di Brescia accoglieva ricorso annullando l’atto di rettifica e liquidazione.

Con sentenza del 22/6/2010 la CTR di Milano, sez. dist. di Brescia, rigettava l’appello dell’Agenzia.

Ha osservato il giudice di appello che l’accertamento era stato basato su meri dati indiziari tratti da listini di valore, senza alcuno specifico riferimento all’atto oggetto di valutazione. La carenza di motivazione si evinceva palese dal fatto che il bollettino preso a parametro si riferiva ad aree urbanizzate, mentre i terreni venduti erano siti in area non urbanizzata.

3. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate, la quale, dopo avere rievocato l’iter del procedimento, lamentava la violazione del D.P.R. 131 del 1986, art. 51 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, nonchè il difetto di motivazione della sentenza.

Invero la rettifica era stata effettuata tenendo conto dei listini della Camera di Commercio che faceva riferimento ai valori di terreni con similari caratteristiche. Inoltre, nel determinare il valore, l’Ufficio aveva preso come riferimento quello minimo di Euro 100 a mq., invece di quello massimo di Euro 400; ciò proprio tenuto conto che l’area non era urbanizzata.

Nè poteva essere attribuita maggiore attendibilità al valore dichiarato dai contribuenti, i quali avevano preso a parametro gli indici delle aree edificabili ai fini ICI, che come noto erano fissati ad un valore di molto inferiore a quello di mercato, per finalità politiche.

4. Le intimate con controricorso hanno resistito all’impugnazione, eccependone la inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il giudice di merito nel rigettare l’appello dell’Ufficio ha evidenziato come il ricorso agli indici presuntivi deve pur sempre tener presente della concreta realtà del bene il cui valore deve essere accertato.

Ha osservato la C.T.R. come nel caso in esame il terreno era sito in una non ancora urbanizzata e quindi non poteva farsi riferimento a listini che avevano come riferimento terreni siti in zone urbanizzate.

L’Agenzia, dal suo canto, ha richiamato nell’atto di impugnazione i parametri indicati dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 affermando di averne fatta corretta applicazione.

Giova ribadire, di contro, che ciò che ha indotto all’annullamento dell’accertamento è stata la circostanza che gli indici di listino, da soli, non erano sufficienti ad assolvere l’onere probatorio dell’Ufficio.

Quanto alla edificabilità dei suoli, essa si era concretizzata solo dopo l’atto di vendita e cioè con la stipula della convenzione del comune con la società acquirente “Caufin”.

Le censure mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata, in assenza di erronea applicazione della legge, mirano ad una rivalutazione del merito della vicenda, inammissibile in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione della pronuncia impugnata che non manifesta illogicità.

Le spese seguono al soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.200,00=, di cui Euro 200,00= per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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