Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8405 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32785/2019 R.G., proposto da:

la “Panorama S.a.s. di A.M. & C.”, con sede in

(OMISSIS), in persona del socio accomandatario pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Basso, con studio in

Salerno, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Elisabetta Buldo,

con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona

del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 27 marzo 2019 n.

2713/05/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 10 febbraio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “Panorama S.a.s. di A.M. & C.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 27 marzo 2019 n. 2713/05/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento per cartelle esattoriali relative a tributi di varia natura, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno il 9 gennaio 2017 n. 149/04/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che, salva la dichiarazione di estinzione per i carichi tributari di importo inferiore ad Euro 1.000,00 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, le restanti cartelle esattoriali erano state regolarmente notificate ed i relativi crediti non si erano estinti per prescrizione. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in considerazione dell’estinzione dei carichi tributari derivanti dalle cartelle esattoriali. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (in relazione verosimilmente – all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver erroneamente ritenuto che i crediti per annualità della TARSU non si fossero estinti per prescrizione decennale.

Ritenuto che:

1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

1.1 Difatti, le cartelle esattoriali per i cui crediti (annualità della TARSU) si è eccepita la prescrizione quinquennale non sono comprese nella dichiarazione di estinzione dei carichi tributari D.L. n. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art., convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, in ragione dell’importo superiore ad Euro 1.000,00 (peraltro, riferibile al valore complessivo dei carichi omogenei) (da ultima: Cass., Sez. 3, 27 agosto 2020, n. 17966).

1.2 Per il resto, il motivo è fondato.

1.3 Invero, la TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4 (tra le altre: Cass., Sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283).

1.4 Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, ritenendo l’applicabilità della prescrizione decennale ai crediti per annualità della TARSU.

2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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