Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8404 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 03/10/2016, dep.31/03/2017),  n. 8404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1711-2011 proposto da:

GESTIONE SANITARIA SRL, in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI

VIGNA FABBRI 29 SC. A, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCANTONIO BORELLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARA ARGENTA VURCHIO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 40/2010 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 30/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La “Gestione Sanitaria” s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione (nr. (OMISSIS)) notificatogli il 9/7/2008 dall’Agenzia delle Entrate di Torino (Ufficio (OMISSIS)) con il quale, veniva rettificato il valore della vendita di terreni in Euro 637.000,00=, invece del dichiarato Euro 400.000,00=.

Con sentenza del 27/1/2009 la CTP di Torino rigettava il ricorso.

Con sentenza del 8/6/2010 la CTR di Torino rigettava l’appello della società.

Ha osservato il giudice di appello che l’accertamento era stato basato su perizia dell’Ufficio che aveva valutato il valore di mercato dei terreni, comparandoli con gli indici OMI che, per il loro continuo aggiornamento erano idonei strumenti di valutazione. Di contro l’appellante non aveva versato in giudizio alcuna perizia di parte atta a contrastare il valore accertato.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso il contribuente, il quale, dopo avere rievocato l’iter della sua vicenda ed il contraddittorio avuto con l’Ufficio, lamentava:

1. La omessa motivazione sulla invocata illegittimità dell’avviso di rettifica basato unicamente sulle presunzioni semplici costituite dagli indici OMI, senza alcun riferimento a valutazioni comparative concrete;

2. la omessa ed insufficiente motivazione sulla legittimità dell’utilizzo degli indici OMI relativi alle civili abitazioni, considerato che i terreni erano destinati ad edificazione di case di cura.

L’agenzia nel costituirsi si limitava a riservare le proprie controdeduzioni alla discussione orale.

Con memoria del 22/9/2016 la ricorrente ha ribadito le cesure alla sentenza impugnata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. I motivi possono essere trattati congiuntamente.

Va rammentato che questa Corte di legittimità ha statuito che “In tema di imposta sulle successioni, la motivazione dell’avviso di rettifica e di liquidazione, ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio finanziario nell’eventuale successiva fase contenziosa e di consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che l’atto deve enunciare i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, ma non anche gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, presa conoscenza del criterio di valutazione adottato, è in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, fermo restando l’onere della prova gravante sull’Amministrazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva annullato un avviso di rettifica e liquidazione fondato sui valori medi desunti dall’Osservatorio del mercato immobiliare ravvisando il difetto di motivazione dell’atto di accertamento a causa della mancanza della specifica indicazione degli immobili similari assunti a comparazione)” (Sez. 5, n. 14027 del 03/08/2012, Rv. 623653 – 01).

Nel caso in esame l’Agenzia del Territorio, nell’effettuare la valutazione del valore del terreno, destinabile ad edificazione di casa di cura, non rinvenendo specifici elementi comparativi, ha svolto una perizia tecnica, poi confrontata con i valori OMI per le abitazioni civili.

Sul punto questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che la stima effettuata da un organismo tecnico interno all’amministrazione finanziaria – pur concretando una mera perizia di parte inidonea a fare piena prova del suo contenuto valutativo – ben può essere posta dal giudice di merito a fondamento, eventualmente anche esclusivo, del proprio convincimento; salvo l’onere, nel caso in esame soddisfatto, di spiegare le ragioni di tale scelta, anche in relazione al tenore delle contestazioni del contribuente (Cass. Sez. 5, 10225/2016).

A fronte di ciò la ricorrente ha articolato censure generiche prive di sostegno probatorio e quindi non in grado di contrastare gli elementi sia probatori che presuntivi allegati dall’ufficio per procedere alla nuova liquidazione dell’imposta. Nè rileva la disposizione di cui al D.Lgs. 147 del 2015, art. 5, comma 3, la cui applicazione è stata invocata nella memoria d’udienza, trattandosi di disposizione dettata ad operare in materia di imposte dirette.

Non si fa luogo alla condanna alle spese, tenuto conto che l’Agenzia si è costituita senza articolare specifiche difese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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