Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8404 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 3572 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

R.F., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Francesco Del Vecchio

(C.F.: DLV FNC 37P08 H764A);

– ricorrente –

nei confronti di:

S.D., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del controricorso, dall’avvocato Pasquale Serafino

(C.F.: SRF PQL 58D22 19781);

L.P., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del controricorso, dagli avvocati Concetta Ferri

(C.F.: FRR CCT 56A43 F6310) e Pasquale Serafino (C.F.: SRF PQL 58D22

19781);

F.V., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al/a margine del controricorso, dagli avvocati

Francesca Maria Passarella (C.F.: PSS FNC 72R47 F839A) e Pasquale

Serafino (C.F.: SRF PQL 58D22 19781);

– controricorrenti –

nonchè

R.C., (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.

208/2016, pubblicata in data 6 dicembre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

10 gennaio 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. Cardino Alberto, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso;

l’avvocato Alfredo Del Vecchio, per delega dell’avvocato Francesco

Del Vecchio, per il ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Per quanto è dato evincere dagli atti, il ricorrente R.F. (dapprima quale creditore solidale, poi anche quale erede del fratello Re.Fi.) ha promosso un processo esecutivo per espropriazione immobiliare nei confronti di S.D.. Tale processo esecutivo è stato dichiarato improcedibile dal giudice dell’esecuzione nel 2014 (con provvedimento ormai divenuto definitivo). Successivamente, nel 2016, i creditori procedenti hanno chiesto disporsi la prosecuzione della procedura esecutiva, con la rifissazione della vendita dei beni pignorati, previa revoca di ogni precedente provvedimento contrario. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato tale richiesta, ed il relativo provvedimento è stato oggetto di reclamo al collegio.

Il reclamo è stato rigettato, con ordinanza collegiale, dal Tribunale di Torre Annunziata.

La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C. e R.F..

Ricorre R.F., sulla base di tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi S.D., L.P. e F.V..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato R.C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale ed assorbente, con riguardo a tutti i motivi del ricorso, il rilievo della inammissibilità dell’originario reclamo del ricorrente avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva respinto la sua richiesta di prosecuzione del processo esecutivo e di rifissazione delle vendite, inammissibilità rilevabile anche di ufficio da questa Corte, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione impugnata perchè la domanda non poteva essere proposta.

Secondo quanto è dato comprendere dall’esposizione dei fatti operata dal ricorrente (per quanto essa sia evidentemente lacunosa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il che comporterebbe, di per sè, un ulteriore profilo di inammissibilità dello stesso ricorso) e per quanto emerge dalla sentenza impugnata, con il provvedimento in discussione nella presente controversia (emesso in data 26 febbraio 2016) il giudice dell’esecuzione non aveva affatto dichiarato l’estinzione del processo esecutivo, ai sensi degli artt. 629 c.p.c. e ss., nè aveva deciso in ordine ad una istanza di declaratoria di estinzione dello stesso, ma aveva semplicemente disatteso una istanza dei creditori procedenti volta ad ottenere la prosecuzione di un processo già definitivamente dichiarato in precedenza improcedibile (con diversa e autonoma ordinanza, emessa in data 10/16 settembre 2014).

Detto provvedimento del giudice dell’esecuzione sarebbe stato reclamato davanti al collegio, che lo ha confermato, con una ordinanza (emessa in data 18 maggio 2016) oggetto di ulteriore gravame davanti alla corte di appello (cfr. a pag. 4 e 5 del ricorso: “il Tribunale, con ordinanza collegiale del 18.5.2016 in sede di reclamo avverso conforme provvedimento del G.E., emesso il 26.2.2016, la rigettava”: oggetto dell’indicato rigetto è l’istanza di “riassunzione” del processo esecutivo e di “completamento” della vendita forzata, previa “revoca ex art. 487 c.p.c., di ogni provvedimento contrario”, proposta essa stessa nel febbraio 2016).

Si trattava quindi di un provvedimento che, oltre a non avere direttamente ad oggetto nè l’estinzione del processo esecutivo nè il diniego di detta estinzione, faceva comunque seguito ad una vicenda di tale processo che la stessa corte di appello definisce – del tutto correttamente e, comunque, senza che il ricorrente deduca alcunchè in senso contrario – in termini di “estinzione cd. atipica”: si tratta di una formula verbale impropria, sovente utilizzata per indicare i provvedimenti di chiusura anticipata del processo esecutivo non qualificabili in termini di estinzione, i quali sono peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, impugnabili esclusivamente mediante l’opposizione agli atti esecutivi (cfr. per tutte: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017, Rv. 644810 – 01; nel medesimo senso, ex multis: Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 12/02/2008, Rv. 601765 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606105 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2674 del 03/02/2011, Rv. 616515 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24775 del 20/11/2014, Rv. 633270 – 01). La suddetta natura del provvedimento che aveva dichiarato la chiusura del processo esecutivo, così come il suo carattere definitivo, emergono comunque chiaramente dalla sentenza di questa Corte che ha definito il giudizio di impugnazione di quel provvedimento, giudizio che lo stesso ricorrente richiama nel suo ricorso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9362 del 12/04/2017).

Il provvedimento del giudice dell’esecuzione in questione era impugnabile, dunque, esclusivamente mediante l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e non con reclamo al collegio, come invece lo stesso ricorrente dichiara di aver fatto.

In siffatta situazione, la qualificazione data all’impugnazione dal tribunale e dalla corte di appello, quale reclamo in tema di estinzione del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., risulta, peraltro, l’unica compatibile con la scelta processuale del ricorrente, il quale ha – secondo la sua stessa prospettazione – proposto il reclamo al collegio in luogo che un ricorso al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Sulla base di tale qualificazione, proprio in applicazione del cd. principio dell’apparenza, il mezzo di gravame successivamente proposto avverso la decisione collegiale del tribunale sul reclamo è stato ritenuto ammissibile.

Il giudice di secondo grado avrebbe però dovuto rilevare, anche di ufficio, l’inammissibilità dell’originario mezzo di impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione.

A tanto può e deve comunque provvedersi in questa sede, ai sensi del richiamato art. 382 c.p.c., comma 3.

2. La decisione impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè l’originario reclamo non poteva essere proposto.

La cassazione della decisione di secondo grado impone di liquidare nuovamente le spese di quel grado, oltre che quelle del giudizio di legittimità, al che si provvede come in dispositivo, sulla base del principio della soccombenza, tenuto conto dell’inammissibilità dell’originario reclamo proposto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte:

decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè l’originario reclamo avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione non poteva essere proposto;

– condanna il ricorrente R.F. a pagare le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi Euro 4.025,00, per il giudizio di appello ed in complessivi Euro 3.000,00 per quello di legittimità, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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