Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8403 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 10/05/2016, dep.31/03/2017),  n. 8403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Enza Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24301/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA RAGIONIERI PERITI

COMMERCIALI in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 49, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO delega a margine;

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso

lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 170/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 18/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato RICCIONI per delega verbale

dell’avvocato VECCHIO che ha chiesto l’inammissibilità e il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento della cartella di pagamento notificata all’Associazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali il 16 febbraio 2005, con la quale l’Ufficio di Roma 1 dell’Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento dell’importo di Euro 2.157.292,55 per IRPEG e ILOR per l’anno 1985, derivante da sentenza della Corte di cassazione (n. 11887 del 2001) pubblicata e divenuta definitiva il 20 settembre 2001.

L’annullamento dell’iscrizione veniva pronunciato per decadenza dal potere di riscossione, non essendo stato rispettato il termine del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo, fissato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, lett. c), nel testo risultante a seguito della novella recata dal D.Lgs. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter;

e per carenza assoluta di motivazione della cartella, essendo “innegabile che riferirsi all’Accertamento n. 00000 notificato in data 00/00/0000, cane si legge nell’apposito riquadro, non significa fornire la cartella di motivazione valida e conforme alla legge, non contenendo, in particolare, il riferimento di legge “all’eventuale precedente atto di accertamento”, cioè l’individuazione corretta e puntuale quanto meno degli estremi dell’atto di riferimento già conosciuto dal contribuente e della sua data di notifica”.

L’Associazione contribuente e la spa Equitalia Sud resistono con controricorso.

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2006, art. 1, commi 5 bis e ter, conv. in L. n. 156 del 2005, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17, 24 e 25, nel testo applicabile ratione temporis e dell’art. 2945 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, l’amministrazione ricorrente assume che la notifica della cartella sarebbe stata tempestiva “in base al regime vigente ratione temporis per le iscrizioni a ruolo da accertamento; in sintesi: tempestiva iscrizione a ruolo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, allora vigente e notifica nel termine decennale ex c.c. applicabile in via residuale in base alla carente formulazione dell’art. 25 vigente ratione temporis”.

Con il secondo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, l’Agenzia delle entrate sostiene che “nel caso che interessa, dunque, appare pacifico che la cartella avesse ad oggetto il pagamento di somme derivanti da accertamento resosi definitivo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza della S.C. alla conclusione di un lungo iter processuale: in tale situazione la cartella non necessitava di particolari specificazioni, in sostanza l’indicazione puntuale del numero dell’avviso di accertamento e della data della sua notificazione appariva del tutto superfluo, risultando piuttosto necessario e sufficiente, come rilevato da codesta S.C., che nella cartella siano indicate circostanze univoche idonee ad individuare l’atto… In altri termini del tutto illegittimamente la CTR ha ritenuto che fosse indispensabile, a pena di nullità, che nella motivazione della cartella vi fosse l’individuazione “corretta e puntuale degli estremi dell’atto di riferimento già conosciuto dal contribuente e della sua data di notifica”, quando invece la motivazione deve ritenersi sufficiente quando contenga indicazioni univoche per individuare l’atto presupposto”.

Col terzo motivo, proposto in subordine, l’amministrazione lamenta insufficiente motivazione della sentenza, la quale si sarebbe limitata a dare rilievo al solo dato formale della mancata indicazione del numero dell’avviso di accertamento e della data di notificazione, apparendo pertanto del tutto insoddisfacente, in quanto non spende nessun argomento per specificare le ragioni per le quali gli altri elementi, pur puntualmente segnalati dall’ufficio, non sarebbero stati sufficienti a rendere edotta la contribuente della pretesa.

Il secondo motivo, il cui esame logicamente precede, infondato.

Nella riscossione delle imposte sul reddito – cane questa Corte ha avuto modo di chiarire -, “per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 25, non è indispensabile l’indicazione degli estrani identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta nel D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l’indicazione degli “estremi di tale atto e la relativa data di notifica”), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato il D.P.R. n. 602 cit., artt. 1 e 12), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto “il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa” (Cass. n. 11466 del 2011).

Il giudice d’appello ha in proposito correttamente ritenuto come fosse “innegabile che riferirsi all’Accertamento n. 00000 notificato in data 00/00/0000, come si legge nell’apposito riquadro, non significa fornire la cartella di motivazione valida e conforme alla legge, non contenendo, in particolare, il riferimento di legge “all’eventuale precedente atto di accertamento”, cioè l’individuazione corretta e puntuale quanto meno degli estremi dell’atto di riferimento già conosciuto dal contribuente e della sua data di notifica”.

Nè il riferimento nella cartella all’Accertamento n. 00000 notificato in data 00/00/0000, è in alcun modo configurabile come “indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione dell’accertamento precedentemente emesso, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti”, perchè, anzi, tale riferimento è altamente equivoco, potendo in astratto accertamento”, vale a liquidata l’imposta indicare tanto “nessun (prodromico) dire una cartella con la quale venga in base alla dichiarazione, quanto”accertamento il cui periodo d’imposta non sia rilevante”, vale a dire una cartella emessa sulla base di una pronuncia giurisdizionale definitiva, quanto, ancora, una cartella emessa sula base di un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione – del quale non siano stati indicati gli estremi.

In conclusione, il motivo deve essere rigettato, con assorbimento dell’esame del primo e del terzo motivo.

La particolarità della materia, oggetto negli anni di una pluralità di interventi normativi, induce a dichiarare compensate per la metà le spese del giudizio, liquidiate cane in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo ed i terzo motivo.

Dichiara compensate per la metà le spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.000, oltre a spese generali liquidate nella misura forfetaria del 15%, ponendole a carico dell’Agenzia delle entrate e della spa Equitalia Sud.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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