Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8403 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21308-2018 proposto da:

D.F.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIETRO GIANNONE N 27, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO

TRIMARCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 NEI

LOCALI AVVOCATURA DI ROMA, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

PASQUALI, che la rappresenta e difende;

e contro

F.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4299/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 4 settembre 2002 il Tribunale di Tivoli, accogliendo domanda del Comune di Roma, condannava D.F.G.P. e F.I. a rilasciare al Comune un immobile e a pagare il risarcimento del danno derivato dalla sua occupazione senza titolo.

D.F.G.P. avverso tale sentenza proponeva appello con atto notificato il 3 giugno 2016 a Roma Capitale e il 6 giugno 2016 a F.I.. Si costituiva soltanto Roma Capitale, resistendo ed eccependo la tardività dell’appello.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 giugno 2017, dichiarava inammissibile l’appello per tardività.

D.F.G.P. ha presentato ricorso, da cui si è difesa con controricorso Roma Capitale. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. Il primo motivo denuncia, come error in procedendo, violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 8 nonchè omissione e nullità della citazione e/o della notifica della citazione; denuncia altresì omessa pronuncia e omessa e/o apparente motivazione.

Il ricorrente, con il primo motivo d’appello, avrebbe denunciato omessa e/o nulla citazione nei suoi confronti in primo grado, non avendo l’organo notificatore affisso sulla “porta d’abitazione” del ricorrente l’avviso del deposito dell’atto nella casa comunale. Ciò non risulterebbe dalla relata della notificazione dell’atto di citazione; da tale relata risulterebbe pure che soltanto il 13 novembre 1996 l’ufficiale giudiziario avrebbe inviato la raccomandata, che non sarebbe però quella che esige l’art. 140 c.p.c., in quanto mancherebbero l’identificazione del tipo di raccomandata, il numero cronologico della raccomandata e le generalità del destinatario; e “non a caso non è stata debitamente consegnata all’appellante ed è stata restituita al mittente per compiuta giacenza” il 23 novembre 1996, ai sensi degli articoli invocati in rubrica. Queste “omissioni del procedimento di notificazione” avrebbero determinato “una consistente compromissione della capacità di conoscenza effettiva” del destinatario.

Dalla motivazione della sentenza impugnata emergerebbe che il giudice d’appello non avrebbe esaminato le eccezioni relative alla notifica ex art. 140 c.p.c. effettuata in primo grado. Si ribadisce che la raccomandata non sarebbe stata dotata di avviso di ricevimento, e si sostiene che, “di fatto, nessuna ricevuta di ritorno risulta dagli atti di causa”. La notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. sarebbe nulla in caso di carenza dell’avviso di ricevimento, per cui “non vi è certezza della conoscenza effettiva” del processo da parte del ricorrente, la notificazione dell’atto di citazione non essendosi regolarmente perfezionata.

2. Il secondo motivo denuncia, quale error in iudicando, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140, 163 bis, 164 – il riferimento è presumibilmente al codice di rito, ma la rubrica non indica a quale testo normativo gli articoli appartengono -; denuncia pure omessa citazione e nullità della citazione, nonchè violazione dei principi del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa ai sensi degli artt. 24,111 Cost. e art. 6 CEDU.

La corte territoriale avrebbe affermato che l’appellante non aveva dedotto nè dimostrato di non aver avuto conoscenza del processo. In tal modo la sentenza apparirebbe contraddittoria, in quanto il non aver “dedotto” è diverso dal non aver “dimostrato”.

Nell’atto d’appello, in realtà, l’attuale ricorrente avrebbe “dedotto la mancata conoscenza effettiva da una serie di elementi sintomatici, tra cui la violazione del termine a difesa”, con “l’ulteriore conseguenza” che non si sarebbe verificata contumacia volontaria, bensì “costretta dalla mancanza di un termine a difesa utile”. Viene riportato un passo dell’atto d’appello, dove l’attuale ricorrente avrebbe affermato di aver acquisito “conoscenza effettiva” del processo soltanto il 24 aprile 2015, quando sarebbe stato autorizzato “all’accesso agli atti” dal Comune di Roma; e la mancata conoscenza deriverebbe da vizi della vocatio in jus, tra cui anche la carenza del termine di comparizione di cui all’art. 163 bis c.p.c.: non decorsero sessanta giorni tra la compiuta giacenza del 23 novembre 1996 e la prima udienza del 15 gennaio 1997, da ciò dovendosi dedurre la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 c.p.c.

La Corte d’appello, inoltre, non avrebbe tenuto in conto che la vocatio in jus che viola il termine di comparizione conduce a presumere la mancata conoscenza incolpevole del soggetto chiamato.

Anche se, poi, la notificazione fosse avvenuta per compiuta giacenza, il D.F. “non avrebbe avuto conoscenza effettiva” del processo: dall’art. 164 c.p.c. discenderebbe che, “ipotizzando di aver notizia” di una citazione che violava il termine di comparizione, l’attuale ricorrente “si sarebbe comunque dovuto aspettare la rinnovazione di essa, in mancanza della quale si sarebbe verificato l’effetto estintivo del processo” ai sensi dell’art. 164 c.p.c. Pertanto vi sarebbe stata una “legittima aspettativa incolpevole del ricorrente di buona fede” di applicazione dell’art. 164 c.p.c. correttamente effettuata dal giudice. La corte territoriale avrebbe dunque dovuto accertare se “il legittimo affidamento incolpevole” del D.F. “nel corretto decorso del processo che stava subendo” avrebbe potuto farne presumere la “incolpevole ignoranza nello stesso”. Invece ben vent’anni dopo il D.F. “ha appreso dell’esistenza di un processo”, il quale avrebbe violato i principi del giusto processo e del diritto di difesa.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 292 c.p.c. nonchè “omesso esame e pronuncia” su un fatto discusso e decisivo.

Il D.F. avrebbe addotto l’omessa notificazione della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 292 c.p.c. per giustificare l’ammissibilità dell’appello “ritenendo che i rispettivi termini non ricorressero in assenza dell’adempimento imposto alla parte costituita dall’art. 292 c.p.c.”. Al riguardo, la corte territoriale nulla avrebbe osservato, esaminando soltanto la notifica degli atti endoprocedimentali come la consulenza tecnica d’ufficio.

L’attuale ricorrente avrebbe addotto che l’ammissibilità dell’appello avrebbe potuto derivare anche da una notifica effettuata comunque ai sensi dell’art. 292 c.p.c. della sentenza di primo grado, la quale invece non sarebbe mai stata notificata “se non con atto di precetto” oltre dieci anni dopo la pubblicazione, e per di più a un indirizzo diverso dalla residenza del D.F.. Non sarebbe stato notificato neppure “l’ampliamento della domanda giudiziale”.

Controparte avrebbe obiettato che la notifica della sentenza ex art. 292 c.p.c. al contumace non sarebbe necessaria, e, nel caso fosse effettuata, genererebbe soltanto la decorrenza del termine breve dell’impugnazione. Il che sarebbe “aberrante”, perchè l’art. 292 imporrebbe un obbligo per far conoscere al contumace gli “eventi più importanti del processo”, come, appunto, la sentenza. Pertanto, se questa non viene notificata, come sanzione deve ritenersi che non decorra il termine d’impugnazione.

4. Il quarto motivo denuncia “omesso esame e pronuncia” di fatto discusso e decisivo, omessa motivazione, eccesso di potere giurisdizionale e violazione degli artt. 6 e 13 CEDU in relazione agli artt. 24-25 Cost.

Per l’ipotesi in cui il giudice di legittimità non ritenesse “di adottare una pronuncia rescissoria dei processi”, sì censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile l’appello “impedendo l’accesso alla tutela giurisdizionale” nonostante che “i diritti fondamentali del ricorrente non tollerano l’interpretazione restrittiva del diritto all’accesso alla tutela giudiziaria” giungendo al merito. Invece la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo motivo d’appello, così confermando la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto dimostrata l’occupazione abusiva: ricostruzione che “il ricorrente contesta”.

5. In primo luogo deve darsi atto che nel controricorso viene sollevata eccezione di tardività del ricorso per essere stato notificato oltre il termine lungo dei sei mesi, cioè il 6 luglio 2018, laddove la sentenza d’appello è stata pronunciata il 28 giugno 2017.

L’eccezione va disattesa.

Non essendo la novellata norma – art. 327 c.p.c. – che ha dimezzato da un anno a sei mesi il termine lungo (la novellazione è stata effettuata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46) applicabile ai processi avviati prima del 4 luglio 2009 (L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 48), ed essendo stato questo processo instaurato in primo grado addirittura nel 1996, il ricorso non risulta tardivamente notificato, tenuta in conto la sospensione feriale dei termini.

6. Il primo motivo è, a ben guardare, il fondamento anche delle doglianze successive espresse nel secondo e nel terzo motivo, dal momento che attiene alla pretesa nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, considerato che l’art. 327 c.p.c., comma 2. Ancora il diritto di impugnare tardivamente proprio alla nullità “della citazione o della, notificazione di essa” o “degli atti di cui all’art. 292”, a ciò connettendo il difetto di conoscenza del processo che genera la rimessione in termini ivi prevista.

Il motivo è peraltro inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: la carenza di autosufficienza si appalesa nel non avere il motivo integralmente riportato la relazione di notificazione dell’atto di citazione, indispensabile per valutare quanto denunciato nel motivo (in tal senso, da ultimo, Cass. Cass. sez. 5, 28 febbraio 2017 n. 5185: “In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, al principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo.”; e cfr. pure Cass. sez. 5, ord. 17 gennaio 2019 n. 1150).

Da ciò discende, quindi, come già si accennava, l’assorbimento dei due motivi seguenti.

7. Pure sul quarto motivo, a ben vedere, si ripercuote l’inammissibilità della censura relativa all’art. 327 c.p.c., comma 2, a ciò dovendosi aggiungere che il motivo è privo di consistenza laddove afferma in sostanza che la corte territoriale, ritenendo non ricorrente la fattispecie di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, si sarebbe posta in contrasto con i principi generali riconducibili non solo ai valori della Costituzione ma altresì agli artt. 6 e 13 CEDU, perchè “i diritti fondamentali del ricorrente non tollerano interpretazioni restrittive del diritto all’accesso alla tutela giudiziaria” ma devono condurre fino al merito. Una siffatta interpretazione, invero, renderebbe tamquam non esset ogni regola di rito, che invece è indispensabile per conformare il processo.

8. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – al controricorrente; sussistono altresì D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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