Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8403 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. I, 12/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte

d’Appello di Torino, con ordinanza del 25.6.08, depositata il

16.7.08, nel procedimento n. R.G. 1160/07 pendente fra:

L.L.;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, con ordinanza del 16 luglio 2008, la Corte d’Appello di Torino ha richiesto d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., il regolamento di competenza, esponendo che: a) con ricorso del 27 aprile 2007 alla Corte d’Appello di Genova, L.L. aveva chiesto, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, per l’asserita irragionevole durata del processo pensionistico dalla stessa promosso dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ricorso in data 8 gennaio 1997 e definito dalla stessa Corte con sentenza del 23 novembre 20 05; b) l’adita Corte genovese, con decreto del 15 ottobre 2007, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando come competente la Corte d’appello di Torino; c) la L. aveva tempestivamente riassunto la causa dinanzi alla Corte torinese; d) il costituito Ministro dell’economia e delle finanze aveva contestato la competenza del Giudice adito; e) territorialmente competente a conoscere la controversia de qua doveva ritenersi la Corte d’appello di Genova;

che nessuna delle parti ha depositato scritture difensive.

Considerato che deve dichiararsi la competenza della rimettente Corte d’Appello di Torino;

che, infatti, con le recenti ordinanze di questa Corte nn. 6306 e 6307 del 16 marzo 2010 – pronunciate a sezioni unite in sede di risoluzione di contrasto fra pronunce difformi delle sezioni semplici -, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso giudizio si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato nel citato art. 3, il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo è non già l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede;

che nella specie, in conformità a tale principio di diritto – che il Collegio condivide -, avendo avuto il giudizio presupposto inizio dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria – compreso nel distretto della Corte d’Appello di Genova -, non v’è dubbio che competente a conoscere la domanda di equa riparazione proposta da L.L. è la Corte d’Appello di Torino, in base al combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, art. 11 cod. proc. pen., comma 1, art. 1 disp. att. cod. proc. pen. e Tabella A allegata a tali norme di attuazione;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte d’Appello di Torino, assegnando il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi alla stessa Corte d’Appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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