Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8403 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3024-2007 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 111, presso lo studio dell’avvocato CAIAZZA GIANDOMENICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BONO CARMELINA, giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 340/2006 del TRIBUNALE di SALERNO, del

14/6/05, depositata il 24/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Bono Carmelina, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO, che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Pretore di Salerno aveva rigettato la domanda proposta da S. D. nei confronti del Ministero dell’Interno, con cui si chiedeva la condanna del Ministero medesimo alla erogazione della pensione di invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento, ancorchè il CTU lo avesse ritenuto invalido al 100% sin dall’agosto 1996, sia pure escludendo le condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento;

Su appello del S., la Corte d’appello di Salerno, all’esito di nuova CTU, con cui si accertava che dal giugno 2002 erano maturati i requisiti anche per godere dell’indennità di accompagnamento, con la sentenza oggi impugnata, riconosceva solo il diritto all’indennità di accompagnamento;

Letto il ricorso del S. e la relazione, resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul diritto alla pensione di invalidità, nonostante l’accertamento delle condizioni sanitarie prescritte per il suo godimento;

Ritenuto che il rilievo di cui alla relazione è condivisibile e che pertanto il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d’appello di Napoli per l’accertamento dell’esistenza del requisito reddituale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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