Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8402 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2310-2018 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Responsabile del

Servizio Assistenza Giudiziale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato VITO BELLINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

Poste Italiane S.p.A., con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2001, convenivano davanti al Tribunale di Siena Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per accertare il proprio diritto di applicare una commissione su ogni bollettino postale relativo al conto corrente intestato alla convenuta quale concessionaria di riscossione dell’Ici nelle province di Siena, Grosseto, Livorno, Roma e Latina, nella misura di Lire 100 dal 1 aprile 1997 e di Lire 450 dall’1giugno 2001, e per ottenere conseguentemente la condanna della convenuta a pagarle la commissione per ogni bollettino; in subordine proponeva domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c.

La convenuta si costituiva, resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 4 ottobre 1010, accertava la sussistenza del diritto e quantificava la commissione in Lire 100 per bollettino dal 1 luglio 1997 al 31 maggio 2001, e in Lire 150 dal 1 giugno 2001 in poi, condannando quindi la convenuta al pagamento delle commissioni per i suddetti periodi, vale a dire in Euro 0,06 per il primo periodo e in Euro 0,08 per il periodo successivo.

Banca Monte dei Paschi di Siena proponeva appello principale e Poste Italiane appello incidentale. Alla prima udienza davanti alla Corte d’appello di Firenze, il 9 aprile 2015, l’appellante principale eccepiva la nullità della costituzione di controparte e dell’appello incidentale per difetto di legittimazione, non avendo l’avv. Andrea Sandulli, che quale procuratore di Poste Italiane aveva sottoscritto la procura ad litem ai difensori di Poste Italiane, alcun potere rappresentativo sostanziale quanto al rapporto de quo, considerato il contenuto della depositata procura del notaio A.. Il giudice d’appello assegnava termine per replicare l’eccezione a Poste Italiane, la quale entro detto termine, in data 8 ottobre 2015, depositava nota al riguardo. All’udienza di precisazione delle conclusioni del 12 luglio 2016 l’appellante principale insisteva, chiedendo che fosse dichiarata nulla la costituzione di controparte e che fosse dichiarato nullo l’appello incidentale in forza della suddetta eccezione, oltre che fosse rigettata la domanda di Poste Italiane con vittoria di spese.

La Corte d’appello, con sentenza del 19 gennaio 2017, accoglieva parzialmente l’appello principale, riconoscendo dovuta la commissione soltanto fino al 30 settembre 2006, e accoglieva l’appello incidentale, dichiarando che la commissione dovuta dal 1 giugno 2001 doveva ammontare a Lire 450, ovvero zero, Euro 0,23 per ogni bollettino.

Banca Monte dei Paschi di Siena ha proposto ricorso sulla base di due motivi, da cui si è difesa con controricorso Poste Italiane. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sulla eccezione sollevata dall’attuale ricorrente e conseguente nullità della sentenza d’appello.

Sulla eccezione di cui sopra la corte territoriale non avrebbe pronunciato, pur essendo stata riproposta nelle precisate conclusioni. La sentenza riporta invece come conclusioni dell’attuale ricorrente soltanto quelle in merito.

L’attuale ricorrente, nella comparsa conclusionale d’appello, avrebbe argomentato su tale eccezione da pagina 2 a pagina 7; e anche controparte nella sua comparsa conclusionale avrebbe trattato la questione, ribattuta poi dall’attuale ricorrente nella memoria di replica. Di qui sorgerebbe la violazione dell’art. 112 c.p.c. Si effettua poi la trascrizione dei relativi atti, per concludere che, se fosse stata accolta, l’eccezione avrebbe reso contumace Poste Italiane e inammissibile l’appello incidentale. Dovrebbe pertanto dichiararsi la nullità della sentenza almeno nella parte in cui ha accolto l’appello incidentale.

2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 75,77,83,100,343,347,166 e 167 c.p.c.

Qualora si ritenga che vi sia stato un implicito rigetto dell’eccezione in questione nell’accoglimento dell’appello incidentale, varrebbe questo motivo che è proposto in subordine a quello precedente.

Dal primo motivo emergerebbe che l’eccezione sia stata proposta tempestivamente; e vi è trascritta pure la procura notarile. Nel grado d’appello controparte sarebbe stata in giudizio non mediante il legale rappresentante, bensì tramite un procuratore, l’avv. Andrea Sandulli, il quale avrebbe conferito la difesa all’avv. Vito Bellini nonostante non avesse rappresentanza sostanziale. Così sarebbero state violate tutte le norme indicate in rubrica; e il vizio sarebbe rilevabile anche d’ufficio.

3. In effetti, la corte territoriale tace sulla eccezione relativa alla procura di cui si era avvalso il rappresentante di Poste Italiane S.p.A. sollevata dall’attuale ricorrente. Ciò tuttavia non integra il vizio di omessa pronuncia, poichè l’eccezione concerne la violazione di una norma di rito: consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna infatti che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non integra il vizio di omissione di pronuncia, sussistente solo qualora il mancato esame concerna questioni di merito; dunque, non è qui prospettabile una violazione dell’art. 112 c.p.c., bensì un vizio della decisione per violazione di norme diverse (v. Cass. sez. 3, 24 novembre 2005 n. 24808; Cass. sez. 1, 10 novembre 2015 n. 22952; Cass. sez. 6-2, 12 gennaio 2016 n. 321; Cass. sez. 6-2, ord. 14 marzo 2018 n. 6174). L’eccezione, pertanto, deve essere direttamente vagliata, in tal senso dovendosi riqualificare il contenuto del primo motivo e, al contempo, dovendosi ravvisare in essa pure il contenuto del secondo motivo del ricorso, infatti proposto in subordine al primo.

4. L’eccezione è palesemente infondata.

Invero la prospettazione che la sorregge non tiene minimo conto dell’espressa indicazione, nella procura, della rappresentanza sostanziale come conferita e a cui è correlata proprio la rappresentanza processuale. Inequivoco al riguardo è il tenore della procura, che, nel suo nucleo centrale, dispone che l’avv. Andrea Sandulli, “non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile degli Affari Legali” di Poste Italiane S.p.A., in nome e per conto di questa “provveda a rappresentarla e a difenderla in tutti i procedimenti giudiziari” di cui è parte. “A tal fine, al nominato procuratore speciale vengono conferiti tutti i necessari poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della Società, sia come parte attrice che come parte convenuta, dinanzi ad ogni autorità giurisdizionale nonchè presso ogni autorità e organo di vigilanza e/o controllo di natura amministrativa e civile con ogni più ampia facoltà”. E’ più che evidente, pertanto, che il conferimento di poteri non è limitato al profilo processuale, bensì include pure il profilo sostanziale. Vale a dire, la procura è completamente integra, e quindi del tutto pretestuoso è affermare che Poste Italiane S.p.A. non sia stata correttamente rappresentata in questa causa per la sua asserita insufficienza.

A ciò si aggiunga, pur oramai ad abundantiam, che la conclusione della procura è del tutto coerente con l’appena riportato nucleo centrale, laddove inserisce una vera e propria clausola generale di chiusura: “In nome e per conto della predetta società, il nominato procuratore potrà provvedere a compiere tutto quant’altro utile e necessario per il migliore fine dell’incarico conferito con il presente atto, il tutto con pienezza di poteri, dando fin da ora per rato e valido l’operato del nominato procuratore senza che da nessuno possa essere opposto… difetto o indeterminatezza dei poteri…”. Chiusura dunque questa che conferma inequivocamente l’integralità dei poteri conferiti (cfr. Cass. sez. 3, 14 ottobre 2005 n. 19976, che, in un caso analogo in cui nella procura speciale rilasciata ad un proprio dirigente una persona giuridica aveva conferito il potere di procedere “al compimento di quanto necessario all’adempimento del mandato”, ha affermato che “quest’ultima precisazione comporta l’attribuzione di un potere di rappresentanza sostanziale esercitabile prima dell’eventuale esercizio del potere di rappresentanza processuale, in quanto è evidente che fra quanto è necessario per l’esercizio di quest’ultimo potere a partire dall’inizio della lite deve necessariamente comprendersi quanto, prima del livello processuale, può essere posto in essere per scongiurare quell’inizio”).

Il ricorso, pertanto, merita il rigetto, cui consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 13.000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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