Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8402 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31178/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

N.A.;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Puglia – Sezione Staccata di Lecce il 12 settembre 2019 n.

2758/22/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 10 febbraio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce il 12 settembre 2019 n. 2758/22/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per IRPEF relativa all’anno 2001, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di N.A. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce il 19 marzo 2013 n. 258/04/2013, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto della ricorrenza dei requisiti per la definizione agevolata della controversia. N.A. è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ritenuto che la deduzione della “strumentalità” del giudizio di impugnazione con riguardo all’avviso di accertamento costituisse nuova eccezione non proponibile nel giudizio di appello.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la controversia vertente su cartella di pagamento fosse suscettibile di definizione agevolata.

Ritenuto che:

1. Entrambi i motivi – da esaminare congiuntamente per la stretta ed intima connessione – sono fondati.

1.1 Anzitutto, come si evince dalla sentenza impugnata, l’amministrazione finanziaria aveva eccepito l’inidoneità della cartella di pagamento a beneficiare della definizione agevolata sin dal giudizio di prime cure. Per cui, il mero rilievo in sede di appello della “strumentalità” dell’impugnazione dell’avviso di accertamento non costituiva nuova eccezione D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 57, comma 2, trattandosi di argomentazione meramente esplicativa dell’originaria eccezione.

1.2 Per il resto, anche a voler ritenere – come i giudici di merito hanno fatto – che il ricorso originarlo del contribuente riguardasse l’impugnazione sia dell’avviso di accertamento che della cartella di pagamento, essendo fondato su ragioni attinenti al merito della pretesa impositiva, resta il fatto che l’avviso di accertamento era ormai divenuto definitivo e poteva essere caducato dal giudice tributario soltanto per carenza o invalidità della relativa notifica al contribuente. Ma nessun vizio della notifica dell’atto impositivo è stato dedotto dal contribuente.

Per cui, al di là dell’ammissibilità o dell’infondatezza del ricorso originario, l’atto impugnato poteva essere costituito dalla sola cartella di pagamento, venendo in rilievo l’avviso di accertamento soltanto alla stregua di mero atto presupposto ai fini dell’accertamento del tributo dovuto.

1.3 Tale questione è stata ben illustrata dalla circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate il 24 ottobre 2011 n. 48, che è stata espressamente richiamata dalla ricorrente.

“Come è noto, la cartella di pagamento, quando è preceduta da un avviso di accertamento, costituisce atto di riscossione della somma dovuta in base all’avviso stesso e non un autonomo atto impositivo; non è definibile, pertanto, la lite fiscale promossa con impugnazione della cartella preceduti dall’avviso di accertamento. Possono essere definite, al contrario, le controversie generate da ricorsi avverso ruoli che non siano state precedute da atti impositivi presupposti e, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria.

In particolare, nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall’avviso di accertamentò, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest’ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio. In altri termini, il contribuente può avvalersi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell’avviso di accertamento. In questo caso, la cartella costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva, essendo in contestazione l’asserita inesistenza o nullità della notifica dell’atto impositivo, che, se confermata dal giudice, determina la declaratoria di nullità del ruolo. Ai fini della definibilità della lite, non è necessario che nell’atto introduttivo del giudizio avverso la cartella sia stato richiesto espressamente anche l’annullamento dell’avviso di accertamento, ma è sufficiente che sia stata contestata la validità della relativa notifica, seppure al limitato fine di ottenere l’annullamento del ruolo. Qualora, invece, l’avviso di accertamento sia stato impugnato, anche tardivamente, in quanto ritenuto irritualmente notificato e, per lo stesso motivo, sia stato proposto un distinto ricorso avverso la successiva cartella di pagamento, la lite da definire è quella concernente l’accertamento. In conseguenza della chiusura di tale lite, si potrà richiedere pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere anche nel giudizio instaurato avverso la cartella di pagamento”.

1.4 Dunque, allorquando l’avviso di accertamento sia stato congiuntamente impugnato per vizi diversi dalla inesistenza o dalla nullità della notifica al contribuente, l’oggetto del giudizio tributario non può che essere costituito dalla cartella di pagamento, rispetto alla quale soltanto l’ammissibilità della domanda di definizione agevolata deve essere valutata.

Per cui, va ribadito il principio per cui, in tema di condono fiscale, l’istanza di definizione della lite pendente, ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, è ammissibile anche ove abbia ad oggetto un atto della riscossione, come la cartella di pagamento che, emesso a seguito di controllo automatizzato ed in assenza di previo avviso di accertamento, rappresenta il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente, mentre detta istanza non è ammissibile se la controversia attiene all’impugnazione di una cartella successiva ad un avviso di accertamento del quale costituisce mero atto esecutivo di una pretesa impositiva ormai definitiva (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2019, n. 3759).

1.5 Dunque, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo erroneamente ritenuto che la lite potesse essere definita D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ex art. 39, comma 12, benchè l’avviso di accertamento sia stato impugnato – unitamente alla cartella di pagamento – per motivi diversi dalla inesistenza o dalla nullità della notifica al contribuente e, quindi, la cognizione del giudice tributario sia limitata alla cartella di pagamento, la quale è espressione definitiva della pretesa impositiva.

2. Valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sezione Staccata Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA