Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8402 del 08/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 08/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8402
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.r.l. S.A.P. – Sibilia Appalti Pubblicitari, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Casperia n. 30, presso l’avv. Rinaldi Guido, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE di ROMA;
– intimato –
per correzione di errore materiale contenuto nella sentenza della
Corte di cassazione n. 7783/08, depositatali 21 marzo 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. La s.r.l. S.A.P. – Sibilia Appalti Pubblicitari propone ricorso per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 7783/08, depositata il 21 marzo 2008.
In particolare, fa presente che, nell’intestazione della sentenza, il nome di essa controricorrente è stato erroneamente indicato come Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni srl.
2. Si ritiene che il ricorso debba essere accolto, risultando evidente dalla lettura degli atti di causa che tale indicazione è stata frutto di mero errore materiale.
Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis cod. proc. civ., si propone che la Corte, in camera di consiglio, disponga, in accoglimento del ricorso, che nella intestazione della sentenza di questa Corte sopra indicata, le parole Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni srl siano sostituite con le parole S.r.l. S.A.P. – Sibilia Appalti Pubblicitari”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato della ricorrente;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intestazione della sentenza di questa Corte n. 7783/08 sia corretta come in dispositivo;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese (Cass., Sez. un., n. 9438 del 2002).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone che, nella intestazione della propria sentenza n. 7783/08 del 21 marzo 2008, e precisamente nella parte relativa alla indicazione della controricorrente, le parole “Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni srl” siano sostituite con le parole “S.r.l. S.A.P. – Sibilia Appalti Pubblicitari”.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010