Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8401 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 09/02/2016, dep.31/03/2017),  n. 8401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25160/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

OMB SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 91/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendone solo in parte l’appello, nel giudizio promosso dalla srl OMB Roma avverso l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno 2003, ha “condiviso la decisione di primo grado per quanto attiene alla deduzione di importi per costi che risultano effettivamente corrisposti con bonifici bancari, come del resto riconosciuto dalla stessa Guardia di finanza”, disattendendo quindi la contestata inesistenza soggettiva delle operazioni – per essere state rese le prestazioni da soggetto del tutto estraneo a quello che per esse aveva emesso fattura e da soggetto che dal 2003 risultava inattivo.

Nè, ad avviso del giudice d’appello, “a smentire le risultanze documentali appaiono sufficienti affermazioni riportate di soggetto che assumerebbe di aver effettuato lui le prestazioni fatturate alle società; il dato oggettivo è che comunque detti pagamenti sono stati effettuati e risultano deducibili”.

La intimata società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360c.p.c., n. 4, per essere la sentenza impugnata motivata solo sulla base della generica condivisibilità, astrattamente affermata, della sentenza di primo grado, mentre sarebbe stato richiesto che fossero esaminate in modo specifico le censure formulate dall’ufficio.

Il motivo è infondato, in quanto, “è legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico – come nella specie – le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso arganentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 15483 del 2008).

Con il secondo motivo l’amministrazione denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla “verifica della veridicità di alcune operazioni commerciali, i cui costi sono portati in deduzione ai fini delle imposte dirette e in detrazione ai fini IVA, eseguite dalla contribuente nel 2003”, per avere la sentenza impugnata ritenuto risolutiva, per affermare l’effettività delle dette operazioni, la circostanza che erano stati eseguiti pagamenti alle due società apparenti fornitrici delle prestazioni, laddove risulta invece che le prestazioni erano state rese da persona che non aveva mai lavorato per la prima di esse, e laddove risulta che la seconda di esse era stata del tutto inattiva nell’anno 2003.

E’ necessario premettere che “in tema di imposte sui redditi, ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis (nella formulazione introdotta con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, camma 1, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44), che opera, in ragione del precedente comma 3, quale “jus superveniens” con efficacia retroattiva “in bonam partem”, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una “frode carosello”), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo” (Cass. 26461 del 2014).

Ciò posto, il motivo è fondato, in quanto a fronte dei rilievi formulati dall’ufficio in appello in ordine all’inesistenza soggettiva delle operazioni, per le ragioni emerse dal verbale di constatazione – le dichiarazioni del L. per un verso, e l’inoperatività della srl Gary & Cooper per altro verso – la sentenza impugnata superficialmente, e perciò illogicamente, si limita ad osservare che gli importi “erano stati effettivamente corrisposti con bonifici bancari”, e non spiega perchè sarebbero insufficienti le “affermazioni riportate di soggetto che assumerebbe di aver effettuato lui le prestazioni fatturati alla società”.

Il motivo va pertanto accolto, la sentenza va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del il ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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