Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8401 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30398/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni D’Ambra,

con studio in Acireale (CT), ove elettivamente domiciliato

(indirizzo p.e.c.: avvgiovannidambra.pec.ordineavvocaticatania.it)

giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel

presente procedimento;

– controricorrente –

nonchè

la “Riscossione Sicilia S.p.A.”, con sede in Catania, in persona del

presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sicilia – Sezione Staccata di Catania l’11 marzo 2019 n.

1633/13/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 10 febbraio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania l’11 marzo 2019 n. 1633/13/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di cartella di pagamento, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti di M.A. e della “Riscossione Sicilia S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania il 24 gennaio 2013 n. 63/06/2013, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto la tardiva notificazione del ricorso, essendo trascorso il termine previsto dall’art. 327 c.p.c.. M.A. si è costituito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per cassazione, sul presupposto che la censura inerente alla notifica dell’appello dovesse essere fatta valere in sede di revocazione della sentenza impugnata. Viceversa, la “Riscossione Sicilia S.p.A.” è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 149 e 327 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16, 20, 49 e 51 nonchè della L. 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul presupposto della notifica oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione.

2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto della circostanza che il termine lungo di impugnazione non era ancora venuto a scadenza al momento della notifica dell’appello.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo.

1.1 Come si è detto, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania il 24 gennaio 2013 n. 63/06/2013 (non notificata), sul presupposto che la notifica dell’atto di appello era stata eseguita il 25 luglio 2013, cioè il giorno successivo alla scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. (nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46), senza tener conto che esso era stato consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale (secondo le risultanze della distinta di spedizione) il 18 luglio 2013.

1.3 In proposito, si osserva che, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro postale, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass., Sez. 5, 29 settembre 2017, n. 22878; Cass., Sez. 5, 4 giugno 2018, n. 14163; Cass., Sez. 5, 19 luglio 2019, n. 19547).

1.4 Pertanto, risultando nella specie agli atti l’elenco delle raccomandate spedite – che ha quale destinatario il difensore del contribuente e l’agente della riscossione – il cui timbro dell’ufficio postale reca la data leggibile del 18 luglio 2013, se ne deduce che l’appello è stato proposto in tempo, dato che il termine ultimo per impugnare la sentenza (depositata il 24 gennaio 2013) era il 24 luglio 2013.

1.5 Nella specie, peraltro, il giudice di appello non è incorso in un errore di percezione della data della notifica dell’atto di appello (come è stato eccepito dal controricorrente), ma in un errore di diritto sul momento di perfezionamento della notifica per l’appellante, che è stato individuato nel ricevimento da parte del destinatario e non nella consegna da parte del notificante all’agente postale per la spedizione a mezzo di lettera raccomandata, desumendone la tardività del gravame. Dunque, l’errore non è stato commesso nella percezione visiva di un fatto, ma nella valutazione giuridica di un atto.

1.6 In definitiva, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo erroneamente ritenuto che l’appello fosse stato proposto soltanto il 25 luglio 2013 (in coincidenza, cioè, con la ricezione dell’atto notificato da parte del contribuente destinatario).

2. Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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