Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8400 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 04/12/2015, dep.31/03/2017),  n. 8400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ASSCCIAZICNE TECNAGRO, ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA TECNICA E

DELLA PROFESSIONALITA’ NELL’AGRICOLTURA, in liquidazione,

rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Ferrazza, presso il quale

è elettivamente domiciliata in Roma in piazza Adriana n. 15;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 154/20/07, depositata il 27 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04

dicembre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l’avv. Francesco Ferrazza per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Associazione Tecnagro, Associazione per la diffusione della tecnica e della professionalità nell’agricoltura, propone ricorso per cassazione, sulla base di nove motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha confermato la legittimità della pretesa manifestata con cinque avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, con i quali venivano recuperati a tassazione componenti negativi non deducibili e componenti positivi non contabilizzati.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’associazione ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, censura la ritenuta legittimità della produzione del verbale di constatazione in appello, pur essendo il documento già in possesso dell’ufficio prima dell’inizio del giudizio; con il secondo motivo lamenta la violazione del principio dell’onere della prova, nonchè vizio di motivazione con riguardo alla valutazione dell’idoneità probatoria degli elementi offerti; con il terzo ed il quarto motivo censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, con riguardo al regime IVA di contributi concessi a fondo perduto a titolo gratuito; con il quinto motivo lamenta violazione di legge ed error in procedendo con riguardo ad una decisione di merito opposta come giudicato esterno; con il sesto motivo lamenta insufficiente motivazione in ordine ad una somma erroneamente considerata sopravvenienza attiva; con il settimo motivo denuncia vizio di motivazione per l’omesso esame di produzioni documentali; con l’ottavo motivo censura l’omessa pronuncia e la violazione di legge in ordine ad un’eccezione di decadenza; con il nono motivo denuncia vizio di motivazione con riguardo all’esame di documenti.

I motivi sono inammissibili in quanto non conformi alle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c., a tenore del quale le denunce di violazione di legge devono concludersi con la formulazione di un quesito di diritto, mentre quelle di vizi di motivazione devono contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa e contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la motivazione.

I quesiti di diritto che corredano il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e l’ottavo motivo, per la parte in cui denunciano violazioni di legge, consistono infatti nella formulazione, in termini generali, di mere questioni giuridiche, prive di riferimenti alle fattispecie.

Questa Corte ha affermato che “ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito inerente ad una censura in diritto dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo” (Cass. n. 3530 del 2012). Il primo motivo è, comujnque, infondato (Cass. 18907/2011).

Quanto ai profili dei motivi secondo, terzo, quarto e ottavo con i quali si denunciano vizi di motivazione, essi sono del tutto privi del cd. momento di sintesi, come del pari lo sono i motivi sesto, settimo e nono.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.000 per compensi di avvocato, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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