Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8400 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6904-2018 proposto da:

M.E. quale unico erede legittimo di M.M.,

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DI IORIO;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II, 326, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FALZONE, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICO CAFFI,

ALESSANDRO CAINELLI;

– controricorrente –

e contro

ARCH INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED;

– intimata –

avverso la sentenza n. 885/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Orvieto (poi Tribunale di Terni) B.E. per sentirla condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza di errori commessi in occasione di una CTU dalla stessa redatta nel corso di una procedura di esecuzione immobiliare promossa da alcuni creditori ( Mi. +2) nei confronti dell’attore.

A sostegno della domanda risarcitoria lamentò alcune incongruenze nella descrizione dei beni ed un errato riaccatastamento; nello specifico evidenziò che il CTU aveva erroneamente inserito alcune sezioni dell’abitazione dell’attore, tutte insistenti nella particella (OMISSIS), nelle particelle dei confinanti signori M., quando invece dette sezioni (consistenti in costruzioni realizzate sopra il suolo della part. (OMISSIS)) erano rimaste nella sua disponibilità; ed invero, come desumibile dall’atto di donazione della detta particella (avvenuta con atto a rogito notaio C. nell’anno 1989 da parte di M.M. in favore di M.E. e dal decreto di trasferimento (avente ad oggetto la stessa particella) emesso in favore dei M. in esito ad altra procedura esecutiva, solo il terreno) di cui alla particella (OMISSIS) era stata trasferito in precedenza ai M., mentre non era applicabile nella specie il principio dell’accessione di cui all’art. 934 c.c. per la presenza di disposizioni contrarie (D.L. n. 262 del 2006, art. 2.36).

In particolare, sostenne che, in ragione di tali errori, era stato indotto a raggiungere con i creditori procedenti (signori M.) nel maggio 2012 una transazione volta ad evitare la messa in vendita del compendio pignorato, acconsentendo ad una cessione dello stesso ad un prezzo (Euro 146.500,00) inferiore a quello di valutazione (Euro 701.401,70).

Si costituirono la B. e la sua Compagnia Assicuratrice Arch Insurance Company Europe Limited, dalla convenuta chiamata in causa.

L’adito Tribunale rigettò la domanda, condannando l’attore – ex art. 96 c.p.c. – anche al pagamento della somma di Euro 3.000,00; in particolare il Tribunale escluse che il CTU avesse errato nella regolarizzazione catastale dei beni, evidenziando che, in base al principio dell’accessione di cui all’art. 934 c.c., il proprietario del terreno doveva ritenersi proprietario anche di tutto ciò che sorgeva sullo stesso.

Con sentenza n. 885 del 30-11-2017 la Corte d’Appello di Perugia ha rigettato il gravame proposto da M.M., condannando l’appellante al pagamento anche della somma di Euro 3.000,00 in favore di B.E. ex art. 96 c.p.c.; in particolare, la Corte territoriale ha, in primo luogo, evidenziato che nè il D.L. n. 262 del 2006, art. 36 nè la L. n. 52 del 1985, art. 29 bis escludevano l’operatività del principio dell’accessione, limitandosi dette disposizioni a prevedere alcune misure a fini fiscali ed impositivi; in secondo luogo, come già precisato dal Tribunale, ha escluso che i lamentati danni (prezzo vile della cessione in fase transattiva) potessero essere considerati conseguenza immediata e diretta del comportamento della B.; al riguardo ha sottolineato come la transazione fosse stata liberamente sottoscritta dal Mo. ed avesse costituito una scelta funzionale ad una più complessa operazione negoziale tesa a far conseguire allo stesso vantaggi anche nelle altre procedure esecutive e comunque finalizzata a consentirgli di utilizzare la parte dell’immobile adibito ad abitazione e le relative pertinenze.

Avverso detta sentenza M.E., quale unico erede di M.M., propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resistono con separati controricorsi B.E. e Arch Insurance Company (Europe) Limited.

Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 934 c.c. anche in relazione al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 36, e alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato che il principio dell’accessione non opera quando una legge o il titolo stabiliscono diversamente; nella specie due titoli (la donazione del terreno per notar C. del 1989 da M.M. ad M.E. ed il decreto di trasferimento del G.E.) non avevano mai esplicitamente determinato il passaggio in proprietà a terzi dei fabbricato insistente sul terreno; al contrario la donazione ed il decreto escludevano l’accessione dei fabbricati al suolo; si duole, inoltre, del riverbero meramente catastal-fiscalistico attribuito dalla Corte dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 36.

Il ricorso è inammissibile.

Come già precisato da questa S.C. “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (Cass. 9759/2017).

Nella specie la sentenza della Corte territoriale si fonda su due autonome “rationes decidendi”, essendo la stessa pervenuta all’infondatezza del gravame (ed alla conseguente conferma del rigetto della proposta domanda risarcitoria) sia sulla base dell’insussistenza degli invocati errori da parte del CTU convenuto sia in virtù dell’insussistenza di nesso causale tra comportamento del CTU ed i reclamati danni; sotto tale ultimo aspetto, tuttavia, nessuna specifica (lagnanza è stata formulata dal ricorrente, il quale a pag 9 del ricorso ha sì menzionato la transazione ma al solo fine di sostenere che dalla stessa non risultava la volontà di M.M. di cedere i fabbricati esistenti sopra la particella (OMISSIS) in questione, e non quindi per contestare l’insussistenza del nesso causale tra gli asseriti errori del CTU ed i lamentati danni (contestazione che, peraltro, non viene in alcun modo indicata neanche nell’intestazione del motivo).

In ogni modo, anche a volere ritenere contestata l’affermata (dalla Corte) insussistenza di nesso causale tra condotta e danno, il motivo sarebbe comunque inammissibile, atteso che in tal caso la doglianza (da scrutinare, sotto tale aspetto, per prima, secondo la logica della questione più liquida) sarebbe fondata sulla transazione, riguardo alla quale tuttavia non viene osservato) l’onere di indicazione specifica in ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 c.p.c..

In conclusione, pertanto, in applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Va rigettata la richiesta di responsabilità aggravata formulata dalla B. ex art. 96 c.p.c. (senza invocazione del comma 3), non essendo stati allegati gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno (conf. Cass. 21798/2015, secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all’onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”).

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo secondo nota agli atti (per la B.) e tenendo presente che alcuna difesa è stata prestata in fase decisionale, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di B.E., in Euro 7.830,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 142,53 ed agli accessori di legge, e in favore di Arch Insurance Company (Europe) Limited in Euro 7.830,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 150,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA