Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8400 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30189/2019 R.G., proposto da:

la “CASA DI CURA CRISTO RE S.r.l.”, con sede in (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Salvatore Catania e dall’Avv. Nicola Todaro, con studio in

Messina, ove elettivamente domiciliata (indirizzi p.e.c.:

avvscatania.pecgiuffre.it – avv.nicolatodaro.pec.it), giusta procura

in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sicilia – Sezione Staccata di Messina il 26 luglio 2019 n.

325/10/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 10 febbraio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “CASA DI CURA CRISTO RE S.r.l.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Messina il 26 luglio 2019 n. 325/10/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro (con relativi accessori) in dipendenza di sentenza civile, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina il 17 marzo 2010 n. 164/12/2010, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la sentenza civile era ben conosciuta dalla parte del relativo giudizio e che l’amministrazione finanziaria aveva correttamente operato nella liquidazione dell’imposta di registro. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. (applicabili al processo tributario in virtù del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2), nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciarsi sulla questione dell’inadeguata motivazione dell’atto impositivo.

2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto della questione relativa all’inadeguata motivazione dell’atto impositivo.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è fondato, derivandone 1″assorbimento del secondo motivo.

1.1 Invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, consentendo alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (tra le altre: Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 6-1, 12 ottobre 2017, n. 23930).

1.2 Nella specie, la ricorrente ha censurato l’omesso esame delle questioni riproposte nel giudizio di secondo grado con riguardo alla carente motivazione dell’atto impositivo sui criteri di determinazione dell’imposta di registro, che erano state già dedotte come motivi della relativa impugnazione nel giudizio di primo grado.

In verità, escludendo la necessità di allegare all’avviso di liquidazione copia della sentenza soggetta a registrazione, il giudice di appello, non ha esaminato le doglianze inerenti ai criteri di determinazione dell’imposta di registro e ha asserito soltanto di aver verificato “la correttezza dell’operato dell’ufficio accertatore anche sotto il profilo dell’importo richiesto”, senza fornire alcuna spiegazione sulle modalità e sul contenuto di tale controllo in relazione al computo del quantum debeatur.

Per cui, la motivazione in parte qua della sentenza impugnata può considerarsi del tutto “apparente”, giacchè, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, essa risulta, tuttavia, costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (da ultima: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248).

2. Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

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