Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8400 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. I, 12/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.B., quale erede universale di M.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 27, presso lo

studio dell’avvocato GENTILE GIAN MICHELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DEMURO GIOMARIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 54519/06 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 17/09/01, depositato il 26/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che V.B. – quale erede universale di M.L. -, con ricorso del 27 giugno 2008, ha impugnato per cassazione – con regolamento necessario di competenza -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 26 marzo 2008 e notificato il 5 giugno 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del V. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ed ha rimesso le parti dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo, indicata come competente a conoscere la causa;

che il Ministro della giustizia, ritualmente intimato, ha depositato atto di costituzione;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale, proposta con ricorso del 18 luglio 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) M.L., dante causa dell’odierno ricorrente, aveva proposto – con citazione del 2 maggio 1986 – domanda di risarcimento dei danni da “occupazione appropriativa” dinanzi al Tribunale di Lanusei; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 14 dicembre 2004;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato ha individuato quale giudice competente per territorio a conoscere la causa, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, la Corte d’Appello di Palermo.

Considerato che il ricorrente censura il decreto impugnato, sostenendo che, contrariamente a quanto deciso dalla Corte romana, la competenza per territorio a conoscere la presente causa di equa riparazione – promossa con ricorso del 18 luglio 2006 – è attribuita alla Corte d’Appello di Roma in forza del combinato disposto degli L. 24 luglio 2003, n. 199, artt. 1 e 2 (Modifica della tabella “A” allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati);

che il ricorso merita accoglimento;

che l’art. 1, comma 1, della ora menzionata L. n. 199 del 2003, dispone: “1. Alla tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, introdotta dalla L. 2 dicembre 1998, n. 420, art. 7 concernente gli spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, il capoverso: “Cagliari … Palermo” è sostituito dal seguente: “Cagliari … Roma”;

che l’art. 2, comma 1, della citata L. n. 199 del 2003 stabilisce:

“1. La disposizione di cui all’art. 1 si applica ai procedimenti concernenti i reati commessi e ai giudizi civili iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”;

che tale legge, entrata in vigore in data 17 agosto 2003, si applica ratione temporis al presente giudizio, promosso con ricorso del 18 luglio 2006;

che inoltre, con le recenti ordinanze di questa Corte nn. 6306 e 63 07 del 16 marzo 2010 – pronunciate a sezioni unite in sede di risoluzione di contrasto fra pronunce difformi delle sezioni semplici -, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso giudizio si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato nel citato art. 3, il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo è non già l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede;

che nella specie, in conformità a tale principio di diritto – che il Collegio condivide -, avendo avuto il giudizio presupposto inizio dinanzi al Tribunale di Lanusei -compreso nel distretto della Corte d’Appello di Cagliari -, non v’è dubbio che competente a conoscere la domanda di equa riparazione proposta da V.B. è la Corte d’Appello di Roma, in base al combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, art. 11 cod. proc. pen., comma 1, art. 1 disp. att. cod. proc. pen. e Tabella A allegata a tali norme di attuazione, come modificata dal combinato disposto dei menzionati della L. n. 199 del 2003, artt. 1 e 2;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, con la conseguenza che deve essere dichiarata la competenza della Corte d’Appello di Roma;

che la liquidazione delle spese del presente giudizio sono rimesse alla Corte d’Appello di Roma.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte d’Appello di Roma, assegnando il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi alla stessa Corte d’Appello di Roma, alla quale rimette la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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