Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 840 del 19/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 19/01/2021), n.840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21881-2018 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato TASCIONE ARNALDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1198/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

C.R., nella qualità di socia della società CHIARA S.r.l., cessata nel 2014, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, in relazione ad avviso di accertamento per Ires Iva Irap con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2009 dalla predetta società. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito d’impresa (di Euro 275.316,00), ritenute inattendibili le scritture contabili della società, sulla scorta di una ricostruzione di tipo induttivo in base alla quale i costi venivano riconosciuti in misura forfettaria pari al 10% dei ricavi imponibili.

La CTR ritenuto “legittimo che l’Ufficio basi la determinazione del reddito anche su presunzioni semplici, purchè queste presentino i requisiti della gravità, precisione e concordanza al fine di risalire da un fatto noto ad un fatto ignoto, nonchè al fine ulteriore di invertire l’onere della prova a carico del contribuente”, verificava il mancato adempimento dell’onere della prova contraria da parte della società CHIARA S.r.l.; quanto alla presunta violazione dell’art. 2945 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, lamentata dalla contribuente, in applicazione dei principi della giurisprudenza, riteneva i soci successori dei debiti della società cancellata.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il motivo contiene due distinti profili di doglianza: il primo riferito alla errata quantificazione dei costi, dedotto in primo grado e che la CTR non avrebbe esaminato; il secondo sulla responsabilità del socio per i debiti della società cancellata.

2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce l’illegittimità dell’accertamento perchè difforme dalle medie di settore, non contenendo la sentenza impugnata alcun riferimento alla questione, che non è stato dimostrato sia stata proposta nei gradi di merito.

3. Per il resto il motivo è fondato.

3.1.Questa Suprema Corte ha, invero, già avuto modo di precisare che la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l’estinzione della società, non determina l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio “sui generis”, in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicchè l’effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dall’Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell’onere della prova”: Cass. n. 13259 del 26.6.2015; conf. n. 733 del 2019.

3.2.E’ stato altresì statuito che nell’ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l’Amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all’art. 2495 c.c., sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma è tenuta a dimostrare i presupposti della loro responsabilità e, cioè che, in concreto, vi sia stata distribuzione dell’attivo e che una quota di quest’ultimo sia stata riscossa, non potendo allegare per la prima volta in appello la circostanza, non dedotta in sede di accertamento, della distribuzione occulta di utili extracontabili (Cass. n. 23916 del 23/11/2016). Pertanto, l’effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dall’Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell’onere della prova (Cass., 26 giugno 2015, n. 13259; Cass., 19142/2016; Cass., 7236/2018; n. 733/2019).

3.3.Dalla decisione della Commissione Tributaria Regionale impugnata non emerge che la socia odierna ricorrente abbia percepito somme in conseguenza del bilancio di liquidazione della società. Ne discende che, non risultando accertato, e neppure allegato, che la contribuente fosse della stessa società amministratrice, liquidatrice o rappresentante, ella non è tenuta a rispondere dei debiti contratti dall’ente collettivo, neppure se di natura tributaria.

4. Il motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto per quanto di ragione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso introduttivo. L’assestarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso impone la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

 

 

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