Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 84 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. III, 08/01/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 08/01/2010), n.84

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16661/2005 proposto da:

ASSITALIA “LE ASSICURAZIONI D’ITALIA” S.P.A. (OMISSIS) in

persona del procuratore speciale avvocato C.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo

studio dell’avvocato IANNOTTA Antonella, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato IANNOTTA GREGORIO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da cui è difeso per legge;

DITTA SIRA DI SIMONELLI RAFFAELE (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE IPPOCRATE 33, presso lo studio

dell’avvocato SIMONELLI NICOLA, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 840/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione terza Civile, emessa il 2/3/2005, depositata il 23/03/2005,

R.G.N. 130/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/11/2009 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato ANTONELLA IANNOTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ditta SI.RA. conveniva, davanti al tribunale di Napoli, le Assicurazioni d’Italia spa ed il Ministero della Difesa per sentire dichiarare l’illegittimità della richiesta, avanzata dal Ministero, di incameramento della somma di cui alla polizza fideiussoria n. 180988, per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; con conseguente ordine alla Compagnia di assicurazioni Assitalia di non dare corso al pagamento di tale somma.

Si costituivano i convenuti che contestavano la fondatezza della domanda.

Il tribunale, con sentenza del 13.7.2001, dichiarava la decadenza del Ministero della Difesa dal diritto di richiedere il pagamento della somma di cui alla polizza fideiussoria citata.

A diversa conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del 23.3.2005, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero della Difesa, rigettava la domanda della ditta SI.RA. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria l’Assitalia “Le Assicurazioni d’Italia” spa.

Resistono con controricorso la ditta SI.RA ed il Ministero della Difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 291 e 101 cod. proc. civ., e dei principi e norme che disciplinano la nullità degli atti processuali e della sentenza di appello, pronunciata in violazione del principio del contraddittorio: art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Il motivo non è fondato.

I difensori dell’odierna ricorrente Assitalia Assicurazioni d’Italia spa erano gli avvocati Gregorio Iannotta e Fabrizio Palmieri e, dalla intestazione della sentenza di appello, risulta che la ricorrente era “elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Salvo d’Acquisto n. 32, presso lo studio dell’Avv. Gregorio Iannotta e dell’Avv. Fabrizio Palmieri”.

L’atto di appello risulta essere stato notificato come segue: “avv. Gregorio Iannotta, quale procuratore costituito dell’Assitalia “Le Assicurazioni d’Italia” s.p.a., elettivamente domiciliato alla P.zza Salvo D’Acquisto n. 32, mediante consegna in copia conforme in data 3 gennaio 2002, a mani della sig.ra M.C.”, quale “incaricato alla ricezione degli atti, capace a ricevere così qualificatasi per la sua precaria assenza”.

L’atto di appello, quindi, è stato notificato presso lo studio del procuratore costituito, e domiciliatario nel giudizio di appello, avv. Fabrizio Palmieri in Napoli, P.zza Salvo d’Acquisto n. 32, come attestato dalla relata di notifica, a mani di soggetto incaricato alla sua ricezione.

Ne consegue – diversamente da quel che assume la ricorrente – la correttezza della notificazione in tal modo eseguita.

L’indicazione dell’avv. Gregorio Iannotta – anch’egli procuratore costituito dell’Assitalia spa -, infatti, è frutto di un semplice, irrilevante errore che – avendo oltretutto la notificazione raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del procuratore costituito l’atto di appello – non incide in alcun modo sulla ritualità della notificazione, avvenuta presso lo studio del procuratore domiciliatario costituito (avv. Fabrizio Palmieri).

Alla medesima conclusione deve giungersi anche in ordine alle modalità di consegna.

La notifica, infatti, è stata effettuata nelle mani dell’incaricato alla ricezione degli atti.

A questo fine è ininfluente che l’incaricata della consegna M.C. fosse – come afferma la ricorrente dipendente dell’Assicurazione, posto che la stessa si è qualificata come incaricata alla consegna.

Ora, in caso di notificazione effettuata a norma dell’art. 139 c.p.c., comma 2, con consegna dell’atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all’azienda, all’ufficio o allo studio del medesimo, l’intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario, idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto (v. anche Cass. 10.1.2007 n. 239).

E ciò può desumersi dalla generica qualifica di “addetto” richiesta dal legislatore (v. anche S.U. 19.11.1999 n. 793).

Tali presunzioni, poi, non possono essere superate neppure dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento lavorasse, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario (v. Cass. 10.1.2007 n. 239; v. anche Cass. 26.1.2005 n. 1605 ).

Va, a tal fine, ulteriormente sottolineato che l’invalidità dell’eventuale notificazione non può, neppure, essere contestata sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto.

Ora, nel caso in esame, la ricezione da parte di soggetto qualificatosi quale “incaricato alla ricezione degli atti, capace a ricevere”, nei locali presso i quali era ubicato lo studio del professionista – difensore costituito e domiciliatario della ricorrente – rende piena ragione della correttezza di una siffatta modalità di notificazione e della sua consegna a persona abilitata a riceverla.

Inoltre, deve anche aggiungersi – ad abundantiam – che, sulla base dei principii riportati, di là della mera enunciazione di irregolarità della notificazione come avvenuta, la ricorrente non ha neppure fornito alcuna prova del suo assunto, così vincendo le presunzioni di vericidità delle dichiarazioni riportate in relata e di conseguente validità della notificazione.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 cod. civ., e dei principi e norme che disciplinano l’estinzione della garanzia fideiussoria per inerzia del creditore che nei sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale non abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale e le abbia con diligenza continuate: art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1364 cod. civ., nonchè dell’art. 1322 cod. civ. e dei principi e norme che disciplinano l’interpretazione del contratto e l’autonomia negoziale, nel senso che le parti, pur potendo derogare alle fattispecie tipiche devono manifestare tale volontà in modo univoco, anche se implicito: art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

Il motivo non è fondato.

Deve premettersi che è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello per cui la deroga all’art. 1957 c.c., non può ritenersi implicita nell’inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente.

E ciò, sia perchè detta norma è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perchè, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione.

Tali espressioni, infatti, possono riferirsi, sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all’esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad es. limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall’onere di proporre azione giudiziaria.

La conseguenza è che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sè incompatibile con l’applicazione della norma dell’art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola (Cass. 4.7.2003 n. 10574; nello stesso senso Cass. 31.7.2002 n. 11368; Cass. 25.2.2002 n. 2742).

Nella specie, la Corte di merito, sulla base del suddetto principio, ha rilevato che “In applicazione del suddetto principio, bisogna esaminare la volontà delle parti esplicitata in contratto per capire se le stesse hanno inteso derogare (ed eventualmente in che misura) o meno all’art. 1957 c.c.”.

Ha, a tal fine, riportato ed esaminato la clausola di cui all’art. 5 delle Condizioni generali della polizza fideiussoria il cui tenore era il seguente “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell’Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 c.c., la società non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata….”.

Ed ha ritenuto che il dato testuale dell’art. 5 delle condizioni generali della polizza fideiussoria fosse nel senso che le parti avessero inteso, non escludere, ma derogare parzialmente alla disciplina dettata dall’art. 1957 c.c., con l’esonero del creditore dal proporre azione giudiziarie.

A questo fine ha individuato nelle note del 31.5.1993, 3.6.1993 e 21.10.1993 gli atti con i quali – come previsto nel contratto – il Ministero aveva adempiuto al proprio onere di richiesta scritta di pagamento all’assicuratore garante, dandone avviso alla società garantita; ciò che conduceva alla conclusione che il Ministero non fosse decaduto dal diritto di azionare la polizza fideiussoria in questione (v. anche Cass. 25.2.2002 n. 2742), poichè la comune intenzione delle parti era, a questo limitato fine, nel senso di derogare parzialmente alla disciplina dettata dall’art. 1957 c.c..

Trattasi di motivazione corretta, che compete al giudice di merito e condotta secondo i canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e segg. non è censurabile in questa sede (v. per tutte Cass. 26.10.2007 n. 22536).

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

La condotta processuale della resistente Ditta Si.ra, che si è associata alle conclusioni della ricorrente, giustifica la compensazione delle spese fra tali parti.

Nei confronti del Ministero della Difesa, invece, le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese fra la ricorrente e la ditta Si.ra di Simonelli Raffaele. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del Ministero della Difesa che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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