Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 84 del 07/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/01/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 07/01/2021), n.84

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 433/2020 proposto da:

O.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la PREFETTURA

– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il

23/10/2019 R.G.N. 2554/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto n. 3210/2019 il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’impugnazione proposta da O.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la CT aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di forme complementari di protezione o, in subordine, di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; l’ O. aveva motivato la necessità di allontanamento dal Paese di origine con il fatto che nello svolgimento del suo lavoro di ingegnere di rete presso gli uffici governativi della regione aveva causalmente registrato un video della riunione del partito dell'(OMISSIS) che aveva poi inoltrato ad alcuni suoi compagni appartenenti al partito del (OMISSIS); accortisi della cosa alcuni militanti dell'(OMISSIS) si erano introdotti nella sua abitazione sparando ed uccidendo il padre; la decisione di espatriare nasceva dal timore per la sua vita conseguente a tale vicenda;

2. il Tribunale ha confermato la valutazione della CT in punto di complessiva genericità della narrazione del ricorrente, non superata dalla audizione disposta in sede giudiziale, verificata secondo i parametri cd. di credibilità interna ed esterna; l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente sulla prova di un rischio specifico legato alla sua particolare condizione personale giustificava il rigetto della domanda; in particolare il giudice di merito ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè il ricorrere delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); con riferimento alla ipotesi di cui dell’art. 14 cit., lett. c), ha rilevato l’assenza di specifica prospettazione relativa alla pericolosità della regione di provenienza, pericolosità comunque esclusa dalle fonti internazionali consultate; neppure erano state allegate situazioni di vulnerabilità o altre gravi ragioni di protezione in relazione alla richiesta di protezione umanitaria e tale carenza di allegazione non poteva essere surrogata dal riferimento alla situazione generale del Paese e non del singolo soggetto;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., O.A. sulla base di tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7 e 8 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, in merito alla credibilità del ricorrente ed al riconoscimento dello status di rifugiato per persecuzioni politiche subite; censura la decisione impugnata in relazione alla valutazione di genericità del narrato e della significatività probatoria della documentazione prodotta, dolendosi della mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6 e 14; violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e degli artt. 2 e 3 CEDU, censurando il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; lamenta, in particolare, la mancata verifica della situazione dell’ O. riferita alla regione nella quale si trovavano la moglie ed i figli e della considerazioni dei possibili attacchi ritorsivi da parte degli affiliati al partito governante con in concreto rischio di subire torture o altre forme di pena degradanti;

3. con il terzo motivo deduce: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, e segg., violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32; censura la decisione per l’errata comparazione tra il livello di integrazione sociale raggiunto e la situazione personale del richiedente;

4. preliminarmente è da disattendere la deduzione del procuratore della parte ricorrente il quale, premesse le difficoltà di reperimento del cliente, privo di fissa dimora, e dato atto del decorso del termine di trenta giorni tra la comunicazione del decreto impugnato a cura della Cancelleria – avvenuta il 31.10.2019 – e la notifica del ricorso per cassazione il 9 dicembre 2019, afferma la esperibilità del rimedio del ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost., in ragione della natura decisoria del provvedimento di rigetto siccome incidente sulla libertà personale e sugli altri diritti fondamentali dell’aspirante alla protezione straordinaria;

5. non sussistono, infatti, i presupposti per il mezzo di impugnazione dichiaratamente esperito dal ricorrente; il provvedimento impugnato si inserisce in un sistema compiuto di tutela giurisdizionale in quanto avverso il decreto del Tribunale è espressamente prevista la possibilità di ricorso – ordinario – per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, in relazione al quale questa Corte, con condivisibile affermazione, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale connessa alla limitatezza del termine di trenta giorni previsto per l’esperimento del rimedio (Cass. n. 17717/2018); tanto esclude la carenza di tutela che legittima il ricorso al mezzo di impugnazione straordinario dovendo ulteriormente rilevarsi come il rigetto della domanda dello straniero di protezione internazionale, nelle sue diverse declinazioni, non sia configurabile come provvedimento limitativo della libertà personale e di altri diritti fondamentali dello straniero (v. Cass. Sez. Un. 3394/1994);

6. il ricorso per cassazione, anche ove riqualificato come ricorso ordinario risulta a sua volta inammissibile in quanto tardivo, alla stregua delle medesime allegazioni del ricorrente, che hanno trovato riscontro in atti; l’impugnazione risulta proposta con atto notificato a mezzo p.e.c. il 9 dicembre 2019 e quindi oltre il termine di trenta giorni D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13, decorrente dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, avvenuta in data 31 ottobre 2019;

7. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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