Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 84 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 04/01/2017, (ud. 22/06/2016, dep.04/01/2017),  n. 84

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA, elettivamente domiciliati in Roma,

viale Giulio Cesare, n. 71, nello studio dell’avv. Giancarlo Costa;

rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Mezzasalma, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, n. 565,

depositata in data 5 giugno 2010;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 22 giugno 2016

dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott.ssa SOLDI Anna Maria, la quale ha concluso per l’accoglimento

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 11 luglio 2011 il Tribunale di Ragusa, pronunciando sulla domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, avanzata nei confronti della Provincia Regionale di Ragusa, dai signori R.G. ed A., i quali si dolevano del deprezzamento di una loro costruzione determinato dai lavori di ampliamento della S.P. Modica-Noto, il cui livello era stato innalzato in maniera tale da sovrastare il fabbricato e rendere inaccessibile il garage, condannava l’ente convenuto al pagamento della somma di lire 27.768.750, oltre interessi dalla data della domanda.

1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, rigettato l’appello proposto in via principale dai proprietari, in accoglimento del gravame incidentale della Provincia, ha determinato in Euro 10.700,00, oltre rivalutazione ed interessi, la somma spettante a titolo di indennizzo.

In particolare, la Corte ha affermato che l’indennizzo previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46 non può essere commisurato ai costi necessari per l’esecuzione dei lavori atti ad ovviare alla situazione determinata dalla realizzazione dell’opera pubblica, ove gli stessi risultino maggiori rispetto al deprezzamento del bene, al quale, pertanto, è stata commisurata, sulla base delle risultanze peritali, la somma dovuta nel caso di specie.

1.2. La rideterminazione delle somme dovute a titolo di indennizzo ha comportato la condanna dell’amministrazione provinciale considerato quanto già versato in esecuzione della decisione di primo grado – al pagamento della differenza ancora dovuta.

1.3. Per la cassazione di tale decisione la Provincia Regionale di Ragusa propone ricorso, affidato a tre motivi.

Le parti intimate non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’ente ricorrente si duole, da un lato, dell’omessa pronuncia in merito alle proprie richieste di trasferimento del relitto stradale alla controparte e di calcolo degli interessi sulle somme già versate alla controparte, dall’altro, dell’attribuzione della rivalutazione e degli interessi con decorrenza dalla data dell’evento e non, come richiesto dai proprietari, dalla data della sentenza di primo grado.

2.1. La censura è infondata.

2.1.1. Quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia in relazione alle richieste avanzate dall’amministrazione provinciale nel corso del giudizio di secondo grado, deve osservarsi che, soprattutto in ordine al rilievo concernente la disponibilità a cedere il relitto stradale, la censura sembra scaturire dall’erroneo convincimento che nel giudizio di appello si possano introdurre domande nuove, non soltanto in sede di proposizione del gravame incidentale, ma anche nel corso del giudizio (nella specie, all’udienza del 18 giugno 2007 e in quella, successiva, di precisazione delle conclusioni, come si afferma nello stesso ricorso).

Tale richiesta era pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. anche nella formulazione – applicabile ratione temporis – anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990: ne consegue che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia, atteso che la proposizione di una domanda inammissibile non determina l’insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di statuire su di essa (Cass., 2 dicembre 2010, n. 24445; Cass., 25 maggio 2006, n. 12412; Cass., 17 agosto 2004, n. 16033).

2.1.2. Quanto alla domanda degli interessi sulle somme richieste in restituzione, la stessa era evidentemente subordinata all’accoglimento della domanda di restituzione delle somme già versate in esecuzione della decisione di primo grado, ove ritenute eccedenti rispetto a quelle dovute: la Corte di appello, disponendo che la Provincia versasse ai proprietari la differenza fra l’importo ad essi attribuito, comprensiva di rivalutazione ed interessi, e quanto già corrisposto in esecuzione della decisione appellata ha evidentemente ritenuto – senza che tale aspetto sia stato censurato – che la somma ancora dovuta fosse superiore a quella versata.

2.1.3. In ogni caso la domanda risulta implicitamente rigettata, attraverso l’adozione di una statuizione incompatibile con il suo accoglimento, di tal che non è predicabile il dedotto vizio di omessa pronuncia (Cass., 4 agosto 2014, n. 17580; Cass., 23 settembre 2004, n. 19131).

2.2. Non ricorre, inoltre, il vizio di ultrapetizione quanto alla decorrenza degli interessi sulle somme liquidate in favore dei proprietari, poichè, avendo la Corte di appello rideterminato l’entità dell’importo dovuto a titolo di risarcimento, per altro proprio in accoglimento del gravame proposto dall’amministrazione, gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale. Nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi, sia del danno da svalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni – e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l’altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in vizio di ultrapetizione (Cass., 17 settembre 2015, n. 18243; Cass., 7 ottobre 2005, n. 19636).

3. Il secondo mezzo, con cui, denunciando violazione degli artt. 1241 c.c. e segg., l’ente ricorrente si duole di una erronea applicazione dell’istituto della compensazione, per aver la sentenza impugnata disposto la rivalutazione delle somme attribuite ai R. fino alla data della sentenza, senza considerare che il versamento di quanto dovuto in esecuzione della decisione di primo grado era avvenuto in epoca anteriore, è inammissibile.

Va premesso che nella specie, trattandosi di pagamenti inerenti al medesimo rapporto, non ricorre l’istituto della compensazione in senso proprio, che presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria, allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere (Cass., 30 marzo 2010, n. 7624). In effetti la Corte di appello, nell’affermare che le somme liquidate dovevano essere rivalutate e maggiorate degli interessi, calcolati anno per anno sugli importi rivalutati, e nel condannare, poi, al pagamento “della differenza tra detto importo e l’importo già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado per sorte ed interessi pari ad Euro 20.533,86”, non ha in alcun modo precisato, nei termini denunciati dall’ente ricorrente, le modalità per effettuare le imputazioni e verificare l’estinzione parziale del debito fino alla data in cui era stato effettuato il primo pagamento. Richiamato il principio secondo cui la condanna alla restituzione costituisce una conseguenza della sentenza di riforma che non implica valutazioni di natura giudiziale (cfr. la recente Cass., 12 febbraio 2016, n. 2819, in tema di integrazione correttiva), va osservato che, in assenza di una statuizione, esplicita o implicita, nel senso denunciato, le questioni inerenti all’interpretazione della decisione sono riservate alla fase esecutiva (Cass., 23 maggio 2006, n. 12117).

4. Il terzo mezzo, con il quale si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non aver la corte distrettuale “giustificato in alcun modo il perchè ha attualizzato solo l’importo indennitario dovuto ai R. e non anche la somma già pagata nell’anno 2001 dall’ente” è inammissibile perchè involge, per altro in termini non corrispondenti al contenuto della decisione impugnata, questioni di natura giuridica, laddove il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda la ricostruzione del fatto e non può essere denunciato in relazione alla valutazione compiuta dal giudice a quo in ordine alla quaestio iuris.

5 – Al rigetto del ricorso, per le indicate ragioni, non consegue alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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