Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8399 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 27/11/2015, dep.31/03/2017),  n. 8399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.G., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Lebotti ed

elettivamente domiciliata in Roma presso il dott. Domenico Cardacino

alla via Ottaviano n.9, int. 9;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 48/1/08, depositata il 4 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

novembre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che, rigettandone l’appello, ha confermato la fondatezza della pretesa manifestata con l’avviso di accertamento del 10 aprile 2006 – con il quale l’ufficio annullava e sostituiva un precedente avviso parzialmente privo di motivazione – con cui veniva determinato sinteticamente il reddito per l’anno 1998, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, non risultando il reddito dichiarato congruo rispetto ai beni indici di capacità contributiva.

Secondo il giudice d’appello, dalla lista selettiva relativa agli investimenti effettuati nel periodo 1998 – 2004 ne emergeva una serie per il cui sostenimento non erano state fornite sufficienti argomentazioni nè era stata trovata giustificazione nei redditi dichiarati. In relazione poi alla contestata imputazione al 1998 degli incrementi patrimoniali avvenuti negli anni 2000 e 2002, la Commissione regionale osservava che in base alla normativa le spese per incrementi patrimoniali si presumevano sostenute in quote costanti nell’anno in cui erano sostenute e nei cinque ora quattro precedenti. Quanto alle dichiarazioni rilasciate dai familiari, attestanti i trasferimenti di somme di danaro mediante donazioni, esse non avevano alcun valore probatorio atteso che non erano state supportate da idonea documentazione, considerato anche che nell’ambito del processo tributario, basato esclusivamente sulla prova documentale, la testimonianza era esclusa.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso la contribuente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, dell’omessa pronuncia per omesso esame dei motivi a sostegno dell’appello, in violazione del principio fissato dall’art. 112 c.p.c., in relazione, quanto al primo motivo, alla dedotta nullità dell’avviso in quanto emesso senza alcun motivato provvedimento di annullamento in autotutela; quanto al secondo motivo, alla omessa convocazione di essa contribuente per audizione, omessa convocazione e/o collaborazione, in violazione degli artt. 6, 10, e 12 statuto del contribuente; quanto al terzo motivo, alla intervenuta decadenza dell’ufficio dalla potestà di procedere all’accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, essendo stato emesso e notificato il secondo avviso, emendato, oltre il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

La ricorrente denuncia quindi, con un quarto motivo, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per avere la sentenza impugnata ritenuto inutilizzabili, perchè integranti deposizioni testimoniali vietate, le dichiarazioni di terzi depositate nel procedimento e trascritte, da considerarsi pienamente utilizzabili quali elementi di prova; con il quinto motivo denuncia l’omessa motivazione per l’omessa valutazione di risultanze processuali, come certificati di pensione, certificazione vincita al totocalcio, modelli CUD e dichiarazioni rese da terzi.

Il ricorso, composto esclusivamente dalla riproduzione dell’atto di appello, della successiva memoria illustrativa, e del ricorso introduttivo, cui segue l’illustrazione dei motivi, è inammissibile.

Questa Corte ha affermato infatti che “il ricorso per cassazione, confezionato mediante la riproduzione degli atti dei progressi gradi di giudizio e dei documenti ivi prodotti con procedimento fotografico o similare e la giustapposizione degli stessi con mere proposizioni di collegamento, è inammissibile per violazione del criterio di autosufficienza, in quanto detta modalità grafica viola il precetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa, e grava la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, impedendo l’agevole comprensione della questione controversa, nonchè rimettendo alla discrezionale valutazione della stessa la verifica del contenuto degli atti del processo; nè l’indicata forma espositiva può essere giustificata dall’esigenza di consentire la verifica degli atti, poichè questa attiene ad una fase successiva e può essere assolta attraverso l’allegazione, di seguito al ricorso, di copia degli atti ritenuti strumentali allo scopo” (Cass. n. 26277 del 2013 e n. 17447 del 2012, nel solco di Cass. sez. un., 11 aprile 2012, n. 5698).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività da parte dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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