Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8399 del 25/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8399
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30171/2019 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Dogane, con sede in Roma, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
la “ITALCEMENTI S.p.A.”, con sede in Bergamo, in persona
dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Massimo Fabio, con studio in Roma, ove elettivamente
domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di
costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
del Piemonte il 26 marzo 2019 n. 405/04/2019, non notificata; udita
la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18
dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso
dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del
Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 10 febbraio 2021
dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Dogane ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 26 marzo 2019, n. 405/04/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso dell’accisa sull’energia elettrica nel periodo dall’1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2011, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “ITALCEMENTI S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo il 26 maggio 2017, n. 202/01/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto dell’incompatibilità delle accise sull’energia elettrica con il diritto Eurounitario. La “ITALCEMENTI S.p.A.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, la controricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione della Dir. del Consiglio dell’Unione Europea 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, art. 1, par. 2, del D.L. 28 ottobre 1988, n. 511, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 27 gennaio 1989, n. 20 e del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’addizionale provinciale dell’accisa sulla produzione di energia elettrica sia un’imposta autonoma non consentita.
Ritenuto che:
1. Il motivo è infondato.
1.1 Invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste della Dir. del Consiglio dell’Unione Europea 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, art. 1, par. 2, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte Giust., 27 febbraio 2014, C82/12, Transportes Jordi Besora, punto 22; Corte Giust., 5 marzo 2015, C-553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 – 36; Corte Giust., 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss.), dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui al D.L. 28 ottobre 1988, n. 511, art. 6, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 27 gennaio 1989, n. 20, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2019, n. 27101). Tanto in ossequio al principio per cui l’interpretazione del diritto Eurounitario fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 10 agosto 2016, n. 16923; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27822;). 1.2 II che comporta che le imposte addizionali per cui vi è controversia non siano dovute.
2. Stante l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura complessiva di Euro 4.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021