Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8399 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Maria

Cristina n. 8, presso l’avv. Gobbi Goffredo, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Luca Stanghellini, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 45/25/07, depositata il 11 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 45/25/07, depositata 11 settembre 2007, con la quale è stato riconosciuto il diritto di A.A. al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999/2001.

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Il ricorso appare inammissibile per tardività, in quanto, a fronte della suddetta data di deposito della sentenza impugnata, l’atto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il giorno 4 novembre 2008, oltre, quindi, il termine lungo ex art. 327 c.p.c., scaduto il 31 ottobre 2008.

Il ricorso può, pertanto, essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che la ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorali, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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