Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8398 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35354-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STOPPANI N. 1,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MANDOLFO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4251/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, SEZ. DISTACCATA di CATANIA, depositata il

26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 937/2011, sez 4, rigettava il ricorso proposto da R.G. avverso i provvedimenti di silenzio rifiuto per rimborso della somma di Euro 26.948,00 per Irpef anni 1990, 1991 e 1992.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 4251/13/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, il contribuente.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè della Dir. n. 77/388 CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza 17 luglio 2008 in causa C 132/06, ed altresì dell’ordinanza Corte di Giustizia del 15 luglio 2015 in causa C 82/14 e della decisione 5549 Final del 14 agosto 2015 della Commissione Europea.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies.

I motivi, che pongono sotto diversi profili la mancata osservanza delle disposizioni del regime de minimis previsto per gli aiuti di Stato, possono essere esaminati congiuntamente e risultano fondati.

Va premesso che secondo questa Corte, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di un attività economica volta a fornire beni o servizi (nella specie: attività di medico), essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi (Cass. 13 dicembre 2017, n. 29905).

Inoltre, in tema di aiuto di Stato erogato a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto à verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107 TFUE, p. 2, lett. b) (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali).

Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107 TFUE, p. 2, lett. b), di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto. (Cass. 2 maggio 2018, n. 10450).

Nel caso di specie, la CTR ha esaminato la questione, e, una volta accertato che il contribuente R., in quanto svolgente attività professionale di medico poteva usufruire del rimborso delle imposte versate nei limiti de minimis stabiliti dalla legislazione vigente, ha rilevato che l’importo complessivo di cui si chiedeva il rimborso non superava nel triennio il limite fissato dal legislatore comunitario, senza esaminare però gli ulteriori profili dianzi evidenziati.

Tale questione è stata specificatamente sollevata con i motivi di ricorso onde, tra l’altro, sotto tale profilo, si rileva infondata la questione di inammissibilità dello stesso sollevata nel controricorso.

Questa Corte ha affermato sul punto che In tema di agevolazioni tributarie erogate a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell’art. 107 TFUE, p. 2, lett. b)), in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107 TFUE, p. 2, lett. b), di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto).

(Cass. n. 14465/2017; Cass. 17774/19; Cass. 17199/19; Cass. n. 30928/2019; Cass. 6792/20; Cass. 13313/20).

E’ mancata pertanto nella fattispecie la valutazione delle ulteriori condizioni che rendono legittimo l’aiuto di stato (verifica di tutti gli aiuti ottenuti a qualsiasi titolo in regime de minimis nell’arco di tre esercizi finanziari e l’assenza di una sovracompensazione, in relazione alle allegazioni del contribuente), essendo lo Stato responsabile degli strumenti necessari per attuare un efficace controllo.

Al riguardo, premesso che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017 deve ricordarsi anche il principio, al quale dovrà attenersi la Commissione di appello, secondo cui, “posto che l’invocazione dello ius superveniens” “e il giudizio positivo, sulla idoneità della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla decisione della lite costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione della sentenza, dev’essere consentita, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica” (Cass. n. 5224 del 26/05/1998; Cass. n. 17199/19).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà, oltre ad effettuare l’accertamento dianzi indicato, anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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