Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8398 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. I, 12/04/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 12/04/2011), n.8398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.L. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIO DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto N. R.G. 620/08 della CORTE D’APPELLO di BARI del

17/02/09, depositata il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per la competenza della Corte d’Appello di Perugia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che G.L. con ricorso del 18 marzo 2009, ha impugnato per cassazione – con regolamento necessario di competenza, illustrato con memorie -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bari depositato in data 26 febbraio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del G. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ed ha rimesso le parti dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, indicata come competente a conoscere la causa;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale, proposta con ricorso del 9 settembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il G. aveva proposto – con ricorso del 26 aprile 2000 – domanda di annullamento del provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa alla data del deposito della domanda di equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Bari, con il suddetto decreto impugnato ha individuato quale giudice competente per territorio a conoscere la causa, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, la Corte d’Appello di Roma, nel cui distretto è sorta l’obbligazione risarcitoria.

Considerato che il ricorrente censura il decreto impugnato, sostenendo che, contrariamente a quanto deciso dalla Corte barese, la competenza per territorio a conoscere la presente causa di equa riparazione – promossa con ricorso del 15 ottobre 2008 – è attribuita alla stessa Corte d’Appello di Bari in forza del dell’art. 25 cod. proc. civ. che prevede il foro alternativo del luogo dove deve eseguirsi l’obbligazione, cioè presso il domicilio del creditore, odierno ricorrente;

che, trattandosi di istanza di regolamento di competenza, non sussiste l’ipotesi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

che, pronunciando sul ricorso, deve essere dichiarata la competenza della Corte d’Appello di Perugia;

che infatti, con le recenti ordinanze di questa Corte nn. 6306 e 6307 del 16 marzo 2010 – pronunciate a sezioni unite in sede di risoluzione di contrasto fra pronunce difformi delle sezioni semplici -, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dal L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso giudizio si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato nel citato art. 3, il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo è non già l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede;

che nella specie, in conformità a tale principio di diritto – che il Collegio condivide -, avendo avuto il giudizio presupposto inizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio – compreso nel distretto della Corte d’Appello di Roma -, non v’è dubbio che competente a conoscere la domanda di equa riparazione proposta da G.L. è la Corte d’Appello di Perugia, in base al combinato disposto della l. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, art. 11 cod. proc. pen., comma 1, art. 1 disp. att. cod. proc. pen. e Tabella A allegata a tali norme di attuazione;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato;

che la novità del principio di diritto applicato giustifica la integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte d’Appello di Perugia, assegnando il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi alla stessa Corte d’Appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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