Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8398 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.A.W.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 73/10/07, depositata il 18 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 73/10/07, depositata il 18 luglio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto ad L.A. W.M., disegnatore grafico, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.

Il contribuente non si è costituito.

2. Il ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per omessa motivazione sul fatto decisivo della sussistenza di autonoma organizzazione, appare manifestamente fondato, in quanto, a fronte delle specifiche deduzioni contenute nell’appello dell’Ufficio, e riportate nel ricorso, relative alla sussistenza per gli anni in contestazione (come risulterebbe dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente), fra l’altro, di beni strumentali di valore non esiguo e, soprattutto, di compensi corrisposti a terzi, la motivazione della sentenza, che ha invece escluso la presenza di struttura organizzativa, si rivela apodittica ed inadeguata.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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