Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8397 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31118-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

GEMEG SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SERGIO MENCHINI;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1179/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società contribuente Gemeg s.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2009, con il quale, a seguito di verifica (a sua volta innescata da un procedimento penale a carico di terzi) e di notificazione del processo verbale di constatazione, venivano accertate maggiori Ires, Irap ed Iva.

La società contribuente lamentava la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, per esserle stato notificato l’atto impositivo ante tempus, in assenza di ragioni di urgenza; nonchè la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39; e, comunque, l’insussistenza della pretesa impositiva.

La Commissione tributaria provinciale di Massa-Carrara ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 1179/07/2018, depositata il 15 giugno 2018, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate.

Ha ritenuto il giudice di appello che nel caso di specie non sussistessero i presupposti dell’urgenza per l’emissione dell’atto ante tempus, posto che l’Ufficio, essendo da tempo a conoscenza del procedimento penale, avrebbe potuto tempestivamente coinvolgere nell’accertamento anche l’odierna contribuente.

La CTR ha, inoltre, ritenuto nel merito che l’Ufficio non avesse assolto all’onere della prova.

Propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Ufficio;

resiste con controricorso la società contribuente.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti in concreto i presupposti dell’urgenza per l’emissione dell’atto ante tempus. Deduce il ricorrente Ufficio che a sostegno dell’urgenza (che sarebbe da individuarsi nell’imminente scadenza del termine di decadenza per l’accertamento, come pare ricavarsi dalle pagg. 8 s. del ricorso) possono essere evidenziate circostanze in fatto, non imputabili a incuria, negligenza o inefficienza, che non abbiano consentito all’Ufficio di procedere tempestivamente all’accertamento. Nella specie, le ragioni dell’urgenza, rappresentate al giudice del merito, sarebbero state costituite da nuovi fatti emersi nel procedimento penale a carico di soggetti terzi, operanti nel settore lapideo.

Evidenzia il ricorrente che in un primo momento l’attività di verifica, iniziata in data (OMISSIS), riguardava diversi periodi di imposta, ma “sulla base degli elementi emersi in corso dell’indagine (è stata) estesa all’anno 2009”, come indicato nel p.v.c..

Sottolinea, ancora, il ricorrente la complessità dell’indagine penale, ai fini della ricostruzione delle operazioni commerciali che hanno riguardato la contribuente.

Conclude pertanto il ricorrente che l’urgenza che ha determinato l’emissione dell’atto ante tempus è dipesa da circostanze estranee all’Ufficio.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, essendo meramente apparente la motivazione della decisione riguardo al merito della pretesa impositiva.

3. Il primo motivo è inammissibile.

E’ corretto invero affermare in diritto che le particolari ragioni di urgenza, che, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, non possono consistere nell’imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell’accertamento da parte dell’Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest’ultimo e non anche ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l’accertamento ovvero abbiano reso – come nel caso in cui il contribuente versi in un grave stato di insolvenza – difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine (Cass., Sez. V, 30 aprile 2014, n. 9424). E, tra le circostanze non necessariamente ascrivibili all’inerzia dell’Amministrazione, la giurisprudenza ha considerato rilevante in diritto anche l’emersione di nuovi fatti nel corso di procedimenti penali svolti nei confronti di terzi (Cass., Sez. VI, 15 aprile 2016, n. 7598; Cass., Sez. V, 7 agosto 2015, n. 16602; Cass., Sez. V, 24 giugno 2015, n. 13032; Cass., Sez. V, 20 marzo 2015, n. 5642; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25759).

Tuttavia, nel caso di specie, tali circostanze, sottoposte dal ricorrente al contraddittorio sin dal primo grado (pag. 4 ricorso), sono già state oggetto di esame e di valutazione in fatto nel giudizio di merito.

Su di esse, infatti, la CTR si è espressamente pronunciata (“le indagini (…) sono state condotte nei confronti di un terzo (…) e che da intercettazioni, files ecc è emersa anche la società Gemes”), apprezzandole e concludendo che, nel caso concreto, si trattava di fatti che non escludevano comunque, in concreto, l’inerzia dell’Ufficio nel procedere al tempestivo coinvolgimento della contribuente nell’accertamento (“ma che comunque la stessa non è mai venuta a conoscenza della documentazione recepita, nè gli stessi verificatori della Guardia di Finanza nè l’Ufficio hanno portato a conoscenza del contribuente (..) l’Ufficio (…) essendo a conoscenza da tempo dell’indagine che secondo l’Ufficio poteva coinvolgere anche la società Gemes poteva e doveva anti(ci)pare i tempi e rispettare così il termine dei 60 giorni”).

Il giudice a quo ha quindi espresso sul punto una valutazione in fatto. Il ricorrente Ufficio, pur denunciando formalmente la violazione delle norme in tema di ragioni di urgenza rilevanti ai fini dell’emissione dell’atto impositivo ante tempus, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere addebitabile all’Ufficio il mancato tempestivo coinvolgimento nella verifica della società contribuente, con la conseguenza che rimane imputabile alla stessa Amministrazione e non giustificabile la violazione del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Pertanto il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758).

Dunque, nella prospettiva del ricorso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito e a questi riservata (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315). Il relativo apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054), nel caso di specie anche precluso dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, trattandosi di “doppia conforme” per la quale non sono state indicate le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774).

Infine, oltre che inammissibile perchè nuova, è comunque infondata, perchè estranea alla fattispecie sub iudice, la questione dell’inapplicabilità del termine dilatorio, fondata sulla giurisprudenza invocata nel ricorso, che esclude l’applicabilità della L. 20 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in tema di avvisi di rettifica in materia doganale ed in ragione della speciale disciplina di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, applicabile in quel caso, ed a quella materia controversa, ratione temporis (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8399 del 05/04/2013).

4. E’ assorbito l’esame del secondo motivo, atteso che la pretesa natura meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata è denunciata dall’Ufficio ricorrente con riferimento a quella parte della decisione relativa all’infondatezza nel merito della pretesa impositiva, che all’esito della ritenuta illegittimità dell’accertamento per violazione del ridetto termine dilatorio integra nella sostanza un mero obiter dictum” o comunque una ratio decidendi priva di effettiva rilevanza una volta che l’atto impositivo è stato annullato per violazione del contraddittorio procedimentale. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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