Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8396 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 29/04/2020), n.8396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3629-2018 proposto da:

V.E., V.M., V.G., V.C.,

G.A., tutti in proprio e quali pretesi eredi di V.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAMARMORA 8, presso lo studio

dell’avvocato EMILIO PONTICIELLO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ATAC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRENESTINA N. 45, presso lo

studio dell’avvocato SIMONA FLAMMENT, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4826/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2017;

udita la. relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.E., V.M., V.G., V.C., G.A., in qualità di eredi di V.R., deceduto in un incidente stradale occorso in (OMISSIS) tra la Fiat 127 condotta dal V. ed un veicolo dell’Atac, ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4826 del 2017 che, rigettando l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione degli eredi V. avverso il decreto ingiuntivo intimato dall’Atac al fine di ottenere in regresso dai condebitori in solido, ai sensi dell’art. 2055 c.c., una parte della somma versata alla terza trasportata V.E.. Nel giudizio sulla responsabilità del sinistro il giudice aveva accertato che all’Atac andava attribuita la percentuale del 30% mentre al conducente V. la residua percentuale del 70%. A seguito di tale accertamento l’Atac aveva pagato, su precetto di V.E., la somma alla medesima dovuta per intero, sicchè aveva poi agito in regresso nei confronti degli altri eredi, condebitori in solido, per il recupero della somma pari al 70% della responsabilità. A seguito di pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione dei V. al decreto ingiuntivo richiesto dall’Atac, la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato il motivo relativo al preteso difetto di procura dell’Atac, ritenendo che l’azione per decreto ingiuntivo non era affatto un atto di straordinaria amministrazione e che il medesimo poteva essere esercitato senza un’apposita delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione; ha rigettato il motivo volto a far valere la violazione del divieto di ne bis in idem in ragione della pretesa ripetitività dell’azione per decreto ingiuntivo rispetto ad una pregressa azione di accertamento negativo del credito; ha ritenuto, per altri profili, l’inammissibilità dell’appello per mancata conformità alle prescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c.

Avverso la sentenza, che ha condannato gli appellanti alle spese del grado, gli eredi V. ricorrono sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste l’Atac con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso gli impugnanti sollevano preliminarmente l’incostituzionalità dell’art. 360 c.p.c. nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità un ricorso nel quale i motivi risultino inestricabilmente connessi. Nel caso in esame le censure coinvolgono più profili dell’impugnata decisione sicchè una eventuale pronuncia di inammissibilità per congiunta trattazione dei medesimi motivi risulterebbe assunta in modo da conculcare il diritto di difesa della parte e a comminare una sanzione del tutto sproporzionata – quale l’inammissibilità del ricorso – per ragioni puramente formali.

2. Con il secondo motivo censurano la violazione dell’art. 112 c.p.c. per “omessa decisione” su questioni sollevate con l’atto di appello. Error in procedendo. Censurano la sentenza per aver pronunciato nei riguardi dei V. in proprio e non quali eredi del V.R.. In secondo luogo censurano la sentenza per non aver specificato l’importo dovuto ad V.E. da ciascuno dei coeredi, essendosi la pronuncia limitata ad indicare che ciascuno è tenuto nei limiti della propria quota ereditaria, senza alcuna quantificazione.

3.Con il terzo motivo – nullità della decisione per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – i ricorrenti censurano, ancora una volta senza salvaguardare la necessaria specificità dei motivi di impugnazione, una serie di punti della impugnata decisione per omessa pronuncia. La prima questione è l’eccepita nullità del mandato di Atac; la seconda è la carenza di legittimazione dei V. in proprio e non in quanto eredi di V.R. per mancata accettazione dell’eredità; la terza attiene al rigetto dell’eccezione del divieto del ne bis in idem, infine all’invocata inopponibilità alla minore E. della responsabilità del padre.

4. Con il quarto motivo deducono la nullità della decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c..

1-2-3-4 Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso manca del tutto di una chiara esposizione dei fatti di causa e di un’illustrazione delle censure che possa consentire la giusta comprensione da parte di questa Corte delle vicende processuali intervenute. Il ricorso difetta, inoltre, di un’ordinata redazione, di una chiara visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti. I motivi sono tutti inammissibili perchè privi di specificità, di autosufficienza e di riferibilità alla decisione impugnata, in spregio all’insegnamento di questa Corte secondo il quale i motivi devono presentare i requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata in modo da assicurare che il ricorso consenta, senza necessità di attingere ad altre fonti, l’immediata individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui viene richiesto l’annullamento della sentenza impugnata (Cass., n. 18421 del 2009), in ossequio al principio di autonomia del ricorso (Cass., U, n. 11308 del 22/5/2014: “Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione”). Nel ricorso mancano, altresì, i passaggi della sentenza ove le diverse questioni sarebbero state trattate impedendo a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della denunziata violazione.

Gli esposti rilievi di inammissibilità del ricorso precludono l’esame dei motivi.

5. Il ricorso va dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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