Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8396 del 08/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 08/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Poma n. 2,
presso l’avv. Raniero Valle, rappresentato e difeso dall’avv.
Speciale Paolo giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle
Marche n. 79/02/07, depositata il 22 giugno 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. R.C., promotore finanziario, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 79/02/07, depositata il 22 giugno 2007, con la quale gli è stato negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001, sulla base della decisiva considerazione che la sua attività rientra per sua natura nell’attività d’impresa.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. Il primo assorbente motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’anzidetto ratio decidendi, appare manifestamente fondato, poichè le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato il principio secondo il quale l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass., Sez. un., n. 12111 del 2009).
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010