Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8395 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11728/2016 proposto da:

D.T.C., P.F., D.T.G.,

D.T.F., elettivamente domiciliati in ROMA, V. PANAMA 74, presso lo

studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBI rappresentati e difesi

dall’avvocato RAFFAELE D’INNELLA;

– ricorrenti –

contro

HAELVETA ASSICURAZIONI – COMPAGNIA SVIZZER DI ASSICURAZIONI – C.F. e

P.I. (OMISSIS), in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTI DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO BONOMO;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 140, presso lo studio

dell’avvocato ANNA MARIA FERRETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMELO VINCENTE PUCILLO;

– controricorrente –

e contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1417/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata l’8/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 8/9/2015, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da P.F., D.T.G., D.T.F. e D.T.C. per la condanna del Comune di Bari, di R.G. e della compagnia Helvetia Assicurazioni al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, in conseguenza del quale aveva perduto la vita D.T.L., congiunto degli attori;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, fosse rimasta confermata la circostanza dell’esclusiva responsabilità di D.T.L. nella causazione del sinistro oggetto di lite;

che, avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione P.F., D.T.G., D.T.F. e D.T.C., sulla base di due motivi d’impugnazione;

che la Helvetia Assicurazioni e il Comune di Bari resistono con controricorso;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Helvetia Assicurazioni ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., nonchè dell’art. 2051 c.c. e dei principi in tema di prova della responsabilità per i danni derivanti da insidia della strada in custodia del Comune (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per motivazione apparente, incongrua e illogica, e per nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in merito alla prova dell’avvenuto contatto tra la ruota del ciclomotore e la buca riscontrata sulla sede stradale (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè, infine, per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato l’esame della circostanza di fatto relativa all’avvenuto contatto tra la ruota del ciclomotore e la buca, con la conseguente perdita del controllo del mezzo;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per motivazione apparente, incongrua ed illogica, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), in merito alla prova della condotta di guida assertivamente imprudente del defunto/conducente il ciclomotore, nonchè per omesso esame di fatti decisivi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) concernente l’esclusione della descritta responsabilità del conducente il ciclomotore;

che entrambi i motivi illustrati dai ricorrenti sono inammissibili;

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto tutti i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione, senza che sia risultato neppure alcuno degli errores in procedendo genericamente denunciati nel corpo del ricorso;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente i ricorrenti nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, quanto alle censure prospettate in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”:

che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità delle censure in esame, avendo avendo i ricorrenti propriamente anche trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

che, pertanto, appare d’immediato rilievo come, attraverso le odierne censure, i ricorrenti altro non prospettino se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge, in favore della Helvetia Assicurazioni, ed Euro 2.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge, in favore del Comune di Bari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA